Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35119 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35119 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO NIGRO RENZO N. IL 17/08/1972
avverso l’ordinanza n. 241/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
03/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
let7entite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/06/2014

Propone ricorso per cassazione Lo Nigro Renzo, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Palermo in data 3 marzo 2014 con la quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del
Gip che aveva rigettato l’istanza di declaratoria di estinzione della misura cautelare.
Tale istanza era stata avanzata in ragione del fatto che, secondo il difensore, era decorso il
termine di fase (un anno dalla esecuzione della misura, avvenuta il 23 ottobre 2012), senza
che risultasse emesso un valido provvedimento di disposizione del giudizio: e ciò, per la
inutilizzabilità degli atti compiuti dal giudice, poi astenutosi per incompatibilità.
Il Tribunale ha rilevato che il giudice astenutosi, aveva in precedenza adottato il
provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare e quello di ammissione al rito abbreviato
che erano stati dichiarati espressamente efficaci, con ordinanza del Presidente del Tribunale di
Palermo in data 30 gennaio 2014: doveva dunque trovare applicazione il principio espresso
dalle Sezioni unite penali nella sentenza n. 13626 del 2010, secondo cui, ove il provvedimento
che accoglie la dichiarazione di astensione contenga la espressa dichiarazione di conservazione
di efficacia degli atti del giudice astenutosi, tali atti conservano validità.
Deduce il ricorrente la violazione della legge processuale (articoli 303 comma 1, 42 comma 2
e 438 cpp)
Il principio enunciato dalle Sezioni unite doveva ritenersi valido soltanto in relazione agli atti
compiuti nel dibattimento perché, per quanto posti in essere dal giudice incompatibile, erano
comunque coperti dalla operatività di garanzie processuali tipiche della fase e segnatamente da
quelle previste dall’articolo 525 cpp.
Tale norma, che garantisce la concentrazione della deliberazione, pretende che la sentenza
debba essere emessa dal giudice che ha partecipato al dibattimento e vale anche per i rit
alternativi.
Ritenere, al contrario, che il giudice possa astenersi, senza che si producano conseguenze s
atti dallo stesso posti in essere, quali l’ordinanza di rigetto di incidente probatorio e quella si
ammissione al rito abbreviato, significa svuotare di contenuto il principio di imparzialità del
giudice il quale, secondo la sentenza n. 484 del 1995, pronunciata dalla Corte costituzionale,
prima di decidere sul merito del processo deve essere libero di decidere sulla ammissibilità del
rito speciale, pena la violazione dell’articolo 111 della Costituzione che pretende l’imparzialità
del giudice.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La parte chiede a questa Corte di statuire che gli atti posti in essere dallo judex suspectus,
essendo geneticamente nulli, non avrebbero potuto essere dichiarati efficaci dal giudice
competente anche sulla astensione e il provvedimento col quale quest’ultimo si era pronunciato
avrebbe dovuto, perciò, ritenersi impugnabile e illegittimo, pena la illegittimità costituzionale,
per contrasto con l’art. 111 Cost., dell’art. 42 cpp, diversamente interpretato. Con la
conseguenza che dovrebbe essere constatata anche la inefficacia degli atti dello judex
suspectus, ai fini dell’art. 303 cpp e la perdita di efficacia della ordinanza di custodia cautelare
di interesse per il ricorrente.
Ritiene, diversamente, questo Collegio, che l’art. 42 cpp , come del resto interpretato anche
dalle Sezioni unite nella sentenza 13626 del 2010 ( dep. nel 2011), citata anche nel ricorso,
preveda il potere, proprio del giudice chiamato a pronunciarsi sulla astensione, in tema di
conservazione di efficacia degli atti già compiuti, connotato da alcune caratteristiche.
In primo luogo quella della non impugnabilità, che deriva direttamente dal principio di
tassatività delle impugnazioni, nella specie non previste.

1

Fatto e diritto

In secondo luogo, va anche evidenziato che l’intero impianto della sentenza delle Sezioni unite
sopra citata, è stato relativo alla valutazione dell’esercizio dei detti poteri con riferimento agli
atti a contenuto probatorio, essendo stato, questo profilo, sottolineato più volte nella sentenza.

senso che sarà tale giudice, prima di dichiarare utilizzabili le prove stesse secondo il
combinato disposto degli artt. 525 e 511 cod. proc. pen, a verificare in ultima analisi anche la
efficacia o meno degli atti a contenuto probatorio compiuti dallo iudex suspectus prima della
autorizzazione alla astensione ed a determinare la definitiva inclusione o esclusione di tali atti
dal fascicolo per il dibattimento, attività che deve necessariamente precedere la valutazione di
utilizzabilità o meno delle prove.
Il fatto che, nel caso di specie, oggetto di contestazione sia la efficacia non già di atti a
contenuto probatorio ma di atti di propulsione processuale ed in particolare quello di
disposizione del giudizio abbreviato ( idoneo ad impedire la perdita di efficacia della misura
cautelare ai sensi dell’art. 303 comma 1 lett. a cpp), non muta, peraltro, i termini della analisi.
In primo luogo è da escludere che possa riconoscersi una effettiva incidenza, nel procedimento
in esame, al principio espresso dalla Corte costituzionale , nella sentenza del 18 ottobre 1995,
n. 484,richiamata dal ricorrente, laddove si era affermato che ove fosse mutata la persona del
giudice dopo la pronuncia della ordinanza che aveva ammesso il giudizio abbreviato, il nuove
giudice sarebbe stato libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di
ammissibilità del rito.
Infatti, dopo la riforma – successiva alla detta sentenza- realizzata con I. n. 479 del 1999, la
richiesta della parte di accedere al rito abbreviato ( non condizionato: e nella specie non
risulta che fosse stata richiesta la forma condizionata) non comporta più alcun sindacato di
merito da parte del giudice il quale , salvo questioni sulla legittimazione, è tenuto a disporre il
rito speciale.
Ne consegue che i rilievi del giudice delle leggi, determinati dalla preoccupazione di garantire
che la verifica di ammissibilità del rito fosse riservata allo stesso giudice della decisione,
sfumano del tutto in relazione ad una situazione, quale è quella in esame, nella quale non vi è
stato, da parte dello judex suspectus, sindacato di merito sui presupposti di ammissibilità del
rito abbreviato.
In più, e in termini decisivi, va rilevato che qualsiasi profilo di preteso condizionamento del
potere esercitato dal giudice poi astenutosi, pur non più denunciabile in riferimento al
provvedimento conservativo emanato dal giudice che ha deciso sulla astensione – in sé non
impugnabile- sarebbe destinato a trovare naturale sindacato, come sopra profilato, nell’ambito
dei poteri del giudice della cognizione, nella fase della successiva decisone.
Ma non è destinato, in alcun modo, a patire la mannaia della declaratoria – sia pure interinale
e funzionale alla verifica di inefficacia della misura- di inefficacia ad opera di un giudice della
impugnazione ( il Tribunale del riesame adito dal ricorrente) , atteso che alcuna impugnazione
diretta è prevista contro l’esercizio di quel potere.
PQM

2

Va poi notato, peraltro, come la sentenza delle Sezioni unite, nel sottolineare la non
impugnabilità del provvedimento sulla eventuale conservazione di efficacia degli atti a
contenuto probatorio, ha tuttavia indicato la via interpretativa per evitare il sospetto di
incostituzionalità di una simile lettura dell’art. 42 cpp, ed ha affermato che si tratta di un
provvedimento, pur non impugnabile , ma tuttavia sindacabile dal giudice del processo, nel

I

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la
cancelleria per le comunicazione ex art. 94 disp att. cpp.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014
Il Pr idente
il Cons. est.

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