Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35118 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35118 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
pctJtc Gvt-82-

CODACONS ROMA
nei confronti di:

QUERZE’ RITA N. IL 28/05/1967
MIELI PAOLO N. IL 25/02/1949

,a,a,p4A-AU”

avverso la sentenza n. 11351/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 16/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. MARIA VESSICHELLI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
;.

c‹,,‹

Uditi difensor Avv. ;

12,1

ivv

etAdkeet , iix( A

e.
cuv. fraJ2ezAf-awte,

A’99(kk–

Data Udienza: 18/06/2014

,

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione , quale parte civile costituita nel procedimento penale a carico
di Querzè Rita e Mieli Paolo, il Codacons, a mezzo dell’avvocato Claudio Coratella, in veste di
difensore.

Il reato era stato contestato come commesso mediante la pubblicazione, sul Corriere della
Sera del 29 dicembre 2007, di un articolo nel quale si affermava che le associazioni dei
consumatori, anziché tutelare questi ultimi, finanziavano sè stesse attraverso cause promosse
a raffica e effettuando le conseguenti transazioni.
Per tale ragione il legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, si era querelato.
Ha ritenuto il giudice che la querela non recasse la necessaria indicazione della fonte dei poteri
di rappresentanza dell’Ursini, in violazione dell’articolo 337 comma tre cpp.
In secondo luogo il giudice ha ritenuto sussistente il diritto di critica.
Ho osservato che la giornalista aveva articolato il proprio ragionamento a proposito delle fonti
di finanziamento delle associazioni dei consumatori, peraltro intendendo colpire con la propria
critica, in primo luogo la scelta del legislatore del 2005, di devolvere parte del ricavato delle
sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese, ad un fondo destinato a finanziare le associazioni dei
consumatori.
Inoltre la giornalista non aveva affatto sostenuto la pretestuosità delle azioni che, nella
maggioranza dei casi, avevano avuto anche successo.
Deduce il ricorrente
1) la violazione dell’articolo 337 comma tre cpp.
Cita la giurisprudenza della cassazione che non ritiene sanzionabile processualmente la
omessa indicazione dei poteri di rappresentanza nell’atto di querela e sostiene , altresì,
che può essere ritenuta sufficiente la spendita della qualifica di legale rappresentante,
fino a prova del contrario.
A maggior ragione in un caso, quale quello di specie, nel quale il potere di
rappresentanza deriva dalla norma giuridica che regola l’ente. Il Codacons è infatti
associazione non riconosciuta, sottoposta alla disciplina dell’articolo 36 del codice civile
il quale stabilisce che tali associazioni possono stare in giudizio nella persona di colui al
quale è conferita la presidenza o la direzione. E Orsini è il presidente del Codacons;
2) la erronea applicazione dell’articolo 51 del codice penale.
Il diritto di critica infatti non può essere esercitato se non è vero il fatto che costituisce
il presupposto storico e l’oggetto del giudizio critico.
Nel caso concreto, l’articolista ha accusato falsamente il Codacons di sfornare cause a
raffica, ingenerando nel lettore il dubbio che l’associazione agisca per interessi propri.
Il ricorso non può essere accolto.
Appare, infatti, manifestamente infondato il secondo ed assorbente motivo.
Per quanto , infatti, sarebbe da condividere la denuncia di violazione di legge articolata nel
primo motivo di ricorso, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, correttamente
evocata dal ricorrente, tuttavia il rilievo della validità della querela proposta non basterebbe,
da solo, a superare la ragione di merito sulla quale il giudice dell’udienza preliminare ha
fondato validamente la prognosi negativa sulla utilità del dibattimento.
Non potrebbe non rilevarsi che il giudizio espresso dal Gup, in ordine alla necessaria
riconoscibilità, in favore degli imputati, della esimente del diritto di critica, è completo e
1

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data 16 gennaio
2014, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere, nei confronti dei predetti, in
ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, contestato alla prima, e di omesso controllo ai
sensi dell’articolo 57 codice penale, contestato al secondo, per difetto di valida querela.

rispettoso di tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la configurazione della detta
esimente e ben vale ad integrare quella valutazione prognostica che è riservata al giudice
dell’udienza preliminare per rendere operativo il filtro destinato a selezionare i processi che

sulla reputazione delle associazioni dei consumatori evocate, è stata correttamente e
motivatamente formulata con l’obiettivo di colpire un sistema legislativo che può essere fonte
di distorsioni, per l’aumento della litigiosità, la quale rappresenta, in sé, la espressione della
patologia dei rapporti sociali, da qualsiasi parte professionale- individuale o collettiva- venga
determinata.
A fronte di tale prospettazione, in sé del tutto legittima perché rientrante nella libertà di
manifestazione del pensiero, non è ravvisabile alcuna volontà di gratuita invettiva e nemmeno
l’attestazione di un fatto non vero, diversamente da quanto sostenuto dall’impugnante, a nulla
rilevando che la critica al sistema normativo abbia fatto percepire al Codacons di essere un
indiretto e potenziale danneggiato dalla critica stessa.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento .
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014

Preside

il Cpns. est.,

non presentano possibilità di evoluzione favorevole alla tesi dell’accusa.
Il giudice dell’udienza preliminare ha cioè argomentato le ragioni per le quali l’articolo della
giornalista ha formulato una articolata e legittima critica, in primo luogo, al sistema legislativo
che, consentendo alle associazioni dei consumatori di essere beneficiarie finali di una notevole
quota delle sanzioni irrogate alle imprese citate in giudizio, finisce per rappresentare un
incentivo alla attivazione di cause che, soprattutto se fondate come quelle intentate dal
Codacons, costituiscono una oggettiva ed importante fonte di finanziamento delle stesse.
Si tratta di una critica che, per quanto obiettivamente possa produrre un riflesso negativo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA