Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35117 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35117 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO
nei confronti di:
LUCARELLI MARCELLO N. IL 16/01/1962
avverso la sentenza n. 2455/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Do Te,k-c) a mi° e>„,,,

Uditi difensor Avv.;

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epet-Q 13/7

Data Udienza: 18/06/2014

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso, avverso la sentenza del locale Gup, in data 12 novembre 2013, con la quale, ai
sensi dell’articolo 425 cpp, è stato disposto di non doversi procedere – perché i fatti non
sussistono- nei confronti di Lucarelli Marcello, in ordine all’imputazione di falsità ideologica
relativa a fatti del 16 novembre 2006, ed altresì a quella di truffa ai sensi dell’articolo 640 bis
c.p., per reati contestati come commessi il 12 aprile 2007 .
L’imputato, all’epoca dei fatti insegnante di religione presso l’Istituto professionale Montini, era
stato rinviato a giudizio per rispondere, a titolo di concorso morale o materiale comunque non
meglio specificato, con terze persone di cui appresso si dirà, della falsità ideologica- contestata
al capo A)- consistita nell’attestare la ricezione di compensi dal “fondo d’istituto” anziché,
come era vero, dal progetto “Seneca”, istituito con decreto del Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale. Il tutto al fine di commettere il reato sub B) che era relativo al concorso,
anche in questo caso morale e materiale, col dirigente scolastico dell’istituto professionale
industria e artigianato (IPIA) Montini di Campobasso- Saracino Giovanni- e con altri, nella
truffa ai danni dello Stato, consistita nel percepire gli emolumenti di cui sopra per complessivi
euro 516 lordi, frutto dell’errore in cui aveva volontariamente indotto, appunto, lo Stato,
facendosi rilasciare dal dirigente scolastico una nomina quale collaboratore del progetto
Seneca, che invece spettava esclusivamente al Direttore generale rilasciare.
Il giudice dell’udienza preliminare rilevava, già nella formulazione delle imputazioni, anomalie
tali da non consentire la previsione di una positiva ed utile conclusione del giudizio di primo
grado.
Osservava, da un lato, che non risultava nemmeno enunciato il fatto in cui si sarebbe
dispiegato il concorso dell’imputato nell’attività, integrante il reato di falso, materialmente
posta in essere, già alla stregua delle imputazioni, dal solo dirigente scolastico; inoltre
osservava che anche la nomina attribuita a quest’ultimo, con la finalità di ricevere ernolumenti
illegittimi, non poteva comunque costituire un fatto penalmente rilevante come falso.
In terzo luogo rilevava che la fattispecie di cui all’articolo 640 bis cp era stata erroneamente
evocata in un’ipotesi nella quale, frutto della condotta criminosa, non erano contributi o
finanziamenti bensì emolumenti per attività lavorativa effettivamente svolta.
Deduce il Pubblico ministero la erronea applicazione dell’articolo 425 cpp.
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso, in radice, la rilevabilità di elementi di
concorso da parte dell’imputato, nell’azione posta in essere dal dirigente scolastico Saracino,
trascurando del tutto che l’iniziativa di costui – di effettuare la falsa nomina del Lucarelli quale
collaboratore al progetto Seneca-, alla quale avrebbe fatto seguito l’illecito risultato di fargli
percepire i fondi dedicati al progetto scolastico menzionato, quali compensi per l’attività svolta
presso l’Istituto- era stata in realtà adottata nell’ambito del Consiglio di Istituto del quale lo
stesso imputato faceva parte, quale docente: non poteva ipotizzarsi, in altri termini, che egli
fosse all’oscuro di quella nomina che non gli spettava e che, viceversa, gli avrebbe consentito
di percepire emolumenti ugualmente non spettanti.
Quanto reato sub B) , il Pubblico ministero fà notare che i fondi del progetto Seneca, pari a
complessivi 183.393 euro, erano finalizzati dall’ente erogatore (MIUR) proprio all’attivazione di
iniziative e all’educazione alla salute nonché alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Si trattava, in altri termini, proprio di finanziamenti la cui natura non poteva essere cambiata
dal fatto che all’imputato, la somma proveniente da tale finanziamento, fosse erogata in
ragione della collaborazione che quello avrebbe prestato a causa della nomina di cui al capo A).
In conclusione, l’impugnante lamenta come il giudice abbia adottato la formula di
proscioglimento facendo prevalere le proprie considerazioni sulla qualificazione giuridica del
fatto e sulla ricostruzione possibile della vicenda, indipendentemente da quello che sarebbe
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Fatto e diritto

stato l’espletamento della prova da parte della pubblica accusa e soprattutto ignorando del
tutto la relazione ministeriale redatta a seguito dell’ispezione disposta: relazione che aveva
concluso per la necessità di investire l’autorità preposta al controllo della responsabilità
amministrativa e della responsabilità penale.
Il ricorso è infondato.
E’ assolutamente corretta la citazione dei principi – che il Pubblico ministero effettua nel
all’esito della udienza preliminare.
Infatti la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che il giudice dell’udienza
preliminare, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma
terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti
risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio,
non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio e tantomeno
esprimere, quindi, un pre-giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il
proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte
o, comunque, ad essere diversamente rivalutate ( vedi, N. 45275 del 2001 Rv. 221303, N.
26410 del 2007 Rv. 236800, N. 47169 del 2007 Rv. 238251, N. 13163 del 2008 Rv. 239597,
N. 45046 del 2008 Rv. 242222, N. 22864 del 2009 Rv. 244202, N. 43483 del 2009 Rv.
245464, N. 10849 del 2012 Rv. 252280, N. 33921 del 2012 Rv. 253127, N. 39401 del 2013
Rv. 256848).
Al giudice della legittimità è demandato, d’altro canto, nel valutare tal genere di pronuncia, il
giudizio non già, direttamente, sugli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo su a
giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, sulla riconoscibilità del criterio
prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere
che l’accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 5669 del 28/01/2014 Cc. (dep
05/02/2014 ) Rv. 258211).
Orbene, nel caso di specie, se è vero che il PM impugnante lamenta l’erroneo o addirittura
l’omesso utilizzo di tale criterio prognostico, è anche vero che, al contrario, risulta che il
Giudice della sentenza impugnata abbia assunto la propria determinazione proprio evocando
tale criterio e dimostrando di farne applicazione concreta.
Il Gup, invero, proprio per misurare la capacità degli elementi addotti dal Pm di essere
portatori di un potenziale dimostrativo esplorabile, fino in fondo, durante la istruttoria
dibattimentale, ha preso le mosse dal compendio sottopostogli, in relazione alle imputazioni
elevate e ha notato una evidente, quanto motivata, discrasia o disallineamento di quel
materiale rispetto alle fattispecie enucleate nei due capi di imputazione.
In questi ha rilevato che il comportamento attribuito (in contestazione) all’imputato, rilevante
sia come condotta oggettivamente integrante il reato di falso di cui al capo C1), sia come
mezzo per la realizzazione del fine truffaldino ai danni dello Stato, sarebbe quello del rilascio di
nomina quale collaboratore del Progetto Seneca . Una condotta sicuramente posta in essere da
soggetto diverso dal prevenuto, e che- ciò che è decisivo- non presenta i caratteri dell’atto
oggettivamente falso. Infatti la nomina è un atto deliberativo che può essere illegittimo per
violazione di legge o eccesso di potere, ma certamente non si presta ad una qualificazione di
falsità ideologica, a differenza dell’attestazione o della certificazione di una condizione
soggettiva diversa da quella reale.
In riferimento invece, alla imputazione di truffa ex 640 bis cp v’è da rilevare che, essendo
condivisibile la osservazione del PM impugnante secondo cui l’imputato ha percepito somme
alla fonte erogate quali contributi o finanziamenti – era, quella risorsa economica, un
finanziamento del Miur per la lotta contro le tossicodipendenze- e pur dovendosi evidenziare
che, tale percezione è stata fondata- secondo contestazione- su fatti consistenti in una
“immutatio veri” , per quanto di per sé non costituenti il reato di falso in base a quanto sopra
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ricorso- in base ai quali è ammesso che il Gip pronunci sentenza di non doversi procedere

segnalato, tuttavia viene in considerazione, nella specie, la previsione di cui all’art. 316 ter cp,

PQM
Rigetta i ricorso del PM.

per la rilevanza del quale non risulta, comunque, raggiunta la soglia di punibilità prevista dalla
legge.
Va ricordato, in proposito, che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore,
(Sez. 3, Sentenza n. 2382 del 01/12/2011 Ud. (dep. 20/01/2012 ) Rv. 251910), rimanendo
invece integrato, come nella specie appare avvenuto, dalla mera presentazione di una
dichiarazione basata su dati non conformi al vero

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