Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35115 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35115 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUEZZARI HASSNA N. IL 20/09/1984
avverso la sentenza n. 4021/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
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lette/sei>ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

2,7

e

Data Udienza: 13/06/2014

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Guezzari Hassna avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in
data 30 settembre 2013 con la quale le è stata applicata, ex art. 444 cpp, la pena concordata
col PM in ordine alla imputazione di furto pluriaggravato commesso il 29 settembre 2013.

Erano state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede e
della destrezza, nonostante che la oggettività dei fatti emersi imponesse di escluderle.
In particolare non è possibile ravvisare la prima, quando la merce sia confezionata con
dispositivi antitaccheggio e non sussiste la seconda quando sia contestata esclusivamente in
relazione all’accertato occultamento della merce che, invece, costituisce la modalità ordinaria
per la esecuzione del reato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
E ciò, sotto il duplice profilo della mancata ricorrenza di un manifesto errore sulla qualificazione
giuridica del fatto ( solo oggetto, semmai, di contrasto giurisprudenziale) e della assenza di
concreto interesse, posto che le circostanze aggravanti sono state neutralizzate nel
bilanciamento con le attenuanti generiche e nel ricorso non ci si lamenta di detto
bilanciamento.
Il ricorso è inammissibile.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, la sentenzik di patteggiamento è
impugnabile con ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto soltanto quando
questa sia frutto di un errore manifesto e percepibile ictu oculi.
Nel caso di specie, la compatibilità della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica
fede con la presenza, nella confezione della merce, di dispositivo antitaccheggio non solo è
stata motivata dal giudice del merito, ma lo è stata in relazione a un consistente indirizzo
giurisprudenziale (Sez. 5, Sentenza n. 24862 del 25/02/2011 Ud. (dep. 21/06/2011 ) Rv.
250914; conforme N. 49640 del 2009 Rv. 245820)il quale costituisce il polo, semmai, di un
contrasto (difformi: N. 1607 del 1966 Rv. 100488, N. 38716 del 2009 Rv. 245300).
Per quanto poi concerne i rilievi sulla configurabilità dell’aggravante della destrezza, appare
doveroso evidenziare che, fermo quanto già rilevato in ordine alla circostanza aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede e a quella, parimenti addebitata, della violenza sulle cose, e
tenuto conto del bilanciamento in termini di equivalenza, di tali aggravanti con le attenuanti
concesse, non si apprezza un concreto interesse dell’impugnante il quale non formula alcun
rilievo in ordine alla concreta possibilità di vedere modificato dalle bilanciamento anche in caso
di riconosciuta fondatezza della questione sulla aggravante di cui all’articolo 625 numero
quattro cp.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna della ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1500.

Deduce la violazione di legge.

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