Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35114 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35114 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRISSA HALIM N. IL 18/01/1967
avverso l’ordinanza n. 2283/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/05/2011
sentita la rJazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
1ette/stife le conclusioni del PG Dott. iz-T—uthecég,’ ,-tveíb

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/06/2014

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FATTO E DIRITTO
Grissa Halim formula istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione
avverso la ordinanza della Corte di appello di L’Aquila in data 12 maggio 2011, con la quale è
stata dichiarata la inammissibilità – per genericità dei motivi – dell’appello proposto contro la
sentenza di primo grado.

Deduce che l’allora difensore di fiducia, avv. Benedetti, aveva ricevuto regolare notifica del
deposito della ordinanza , che però non aveva impugnato, avvisando di tanto l’imputato,
soltanto il 20 settembre 2013, quando aveva anche comunicato la rinuncia al mandato. Il 18
ottobre 2013 il nuovo difensore di fiducia, avv. Fabiani, aveva avuto contezza del carteggio
processuale.
Ritenendo trattarsi di evento bagatellare analogo ad altri omologhi che, riconducibili ad un
contenzioso tra l’imputato ed altro soggetto, erano stati oggetto di altrettante archiviazioni, la
difesa chiede procedersi alla restituzione nel termine, alla luce della giurisprudenza sul
comportamento omissivo del difensore, dovuto ad imprevedibile ignoranza della legge penale.
In data 13 giugno 2014 è pervenuta in Cassazione copia di una missiva a firma dell’avv.
Fabiani,apparentemente spedita all’avv. Benedetti il 27 novembre 2013.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
La richiesta è infondata.
Occorre in primo luogo dare atto della assoluta irritualità della produzione documentale sopra
menzionata, non consentita in Cassazione ove non è apprezzabile alcuna circostanza di fatto
inerente il merito della materia devoluta: e ciò, a tacere della intempestività della produzione
stessa e della assenza di qualsivoglia argomentazione illustrativa al riguardo.
Quanto all’oggetto della richiesta, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è univoca
nell’osservare che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia,
dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa
ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano
la restituzione in termini ne’, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa
dell’imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della
tempestiva impugnazione, attesoché incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore
professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito (Sez. 1,
Sentenza n. 25905 del 24/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001 ) Rv. 219106; conforme Sez. 4,
Sentenza n. 31408 del 09/05/2013 Cc. (dep. 22/07/2013 ) Rv. 255952; Sez. 2, Sentenza n.
48243 del 11/11/2003 Cc. (dep. 17/12/2003 ) Rv. 227085; Sez. 2, Sentenza n. 49179 del
11/11/2003 Cc. (dep. 22/12/2003 ) Rv. 227696; Sez. 2, Sentenza n. 18886 del 24/01/2012
Cc. (dep. 17/05/2012 ) Rv. 252812; Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc. (dep.
28/05/2012 ) Rv. 254072).
D’altra parte, anche l’errore del difensore di fiducia causato da ignoranza della legge
processuale, non integra il caso fortuito o la forza maggiore che possono legittimare la
restituzione nel termine dell’impugnazione della sentenza, attesi gli oneri di diligenza che
gravano sia sul difensore tecnico che sull’imputato (ez. 3, Sentenza n. 39437 del 05/06/2013
Cc. (dep. 24/09/2013 ) Rv. 257221).
Al rigetto della istanza di restituzione in termini consegue la condanna del richiedente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Questa era stata di condanna in ordine al reato di falsità in scrittura privata, commesso il 12
febbraio 2007.

Rigetta l’istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014

il Cons. est.

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