Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35113 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35113 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LLESHAJ ELVIS N. IL 21/08/1933
avverso l’ordinanza n. 1966/2013 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
19/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difens r Avv.;

Data Udienza: 21/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
limitatamente all’applicazione della misura relativa al capo 32) e per il rigetto nel
resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 19/02/2014, il Giudice per indagini preliminari del

in carcere nei confronti, tra gli altri, di Elvis Lleshay in relazione a due episodi di
furto in privata dimora pluriaggravati (capi 30 e 31) e a un episodio di furto
pluriaggravato (capo 32).
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di Elvis Lleshay, il difensore avv. G. Brancato, articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione di legge (artt. 273, 274 cod. proc.
pen.): in ordine al capo 32), sussiste totale assenza di esigenze cautelari e di
gravità indiziaria emergendo pacificamente che l’ordinanza riguarda non già Elvis
Lleshay, ma altri due indagati. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 16
cod. proc. pen. La presente ordinanza è connessa con due precedenti ordinanze
(08/11/2013 e 08/12/2013) della stessa autorità giudiziaria, dalle quali risulta
che la competenza dell’autorità giudiziaria senese viene determinata ex art. 16
cod. proc. pen. in relazione al reato indicato al n. 1) dell’ordinanza in data
08/11/2013. Stando la connessione procedimentale, la connessione si determina
in relazione al reato più grave e il giudice competente per il primo reato diviene
competente in via residuale qualora si tratti di fatti di pari gravità. Le imputazioni
formulate riguardano furti in abitazione, sicché la valutazione di gravità deve
derivare dal valore oggettivo di quanto sottratto alle vittime: pertanto, il reato
più grave è quello di cui al capo 8) dell’ordinanza in data 08/11/2013 commesso
in provincia di Ancona e riguardante il furto di una autovettura BMW commesso
prima del furto di una autovettura Volvo contestato al capo 27) della presente
ordinanza. Pertanto, si chiede l’attribuzione della competenza territoriale
all’autorità giudiziaria di Ancona e, in via subordinata, a quella di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato solo con riferimento al primo motivo.
Oltre che dalla parte motiva dell’ordinanza impugnata, già dalla parte della
stessa che riporta la richiesta del pubblico ministero si evidenzia che, con

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Tribunale di Siena disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia

riferimento al capo 32, vengono in rilievo le posizioni di due coindagati (Herget
Zani e Manuel Lleshay), ma non quella di Elvis Lleshay, sicché, in parte qua,
l’ordinanza è nulla (Sez. 6, n. 33858 del 10/07/2008 – dep. 25/08/2008, P.M. in
proc. Maazouzi, Rv. 240799): pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente al capo 32 nei confronti del ricorrente, con
le conseguenti statuizioni indicate in dispositivo.
Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato. Per plurime ragioni il
secondo motivo è infondato. In primo luogo, deve ribadirsi che la comparazione

per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo
esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si
equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle
singole condotte criminose (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011 – dep. 04/11/2011,
Ciancimino e altri, Rv. 251190; conf.: Sez. 2, n. 48784 del 19/11/2003 – dep.
19/12/2003, Mazzaferro, Rv. 228335): pertanto, sotto questo profilo, la
doglianza è infondata. D’altra parte, in materia cautelare, l’eccezione
sull’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può essere
sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il
ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi
le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito
ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti
comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 25835 del
04/06/2010 – dep. 06/07/2010, Franze’ e altri, Rv. 247776): anche dunque a
prescindere dal “merito” della censura articolata dal ricorso, il tipo di
accertamento da essa sollecitata al giudice di legittimità sulla maggiore o minore
gravità di singoli episodi di furto – correlata dal ricorrente al valore oggettivo di
quanto sottratto alla vittime – non può essere proposto per la prima con il
ricorso per cassazione.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

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ter, disp.

att. cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 32 nei
confronti del ricorrente ed ordina la scarcerazione dello stesso in ordine a tale
imputazione; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod.
proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/05/2014

dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell’individuazione della competenza

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