Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35111 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35111 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Lucchese Francesco, nato a Lipari il 17/09/1945
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
2. Portelli Agostino, nato a Lipari il 06/07/1953
3. Martella Giuseppe, nato a Raccuia il 17/09/1956

avverso la sentenza del 22/11/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Giovanni Salonia, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Ugo Sardo in sostituzione dell’avv. Vairr Militi, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 21/05/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere per
insussistenza del fatto nei confronti di Agostino Portelli e Giuseppe Martella in
ordine al reato di cui all’art. 479 cod. peri., loro contestato quali agenti della

25/03/2010, di aver contestato al commerciante Francesco Lucchese
l’occupazione delle sede stradale con merci esposte in misura eccedente
l’autorizzazione rilasciatagli e di non aver consegnato copia del verbale al
Lucchese in quanto impegnati in altro servizio.
La parte civile ricorre sulla decisione assolutoria e deduce violazione di legge
e difetto di motivazione con riguardo per un verso all’acritica adesione alla
versione del Martella sulla veridicità di quanto riportato nel verbale, e per altro
verso alla valutazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Lucchese
ed ai riscontri delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per tardività.
Il termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere,
emessa dal giudice dell’udienza preliminare, è di quindici giorni, e decorre dal
trentesimo giorno dalla pronuncia, come stabilito dall’art. 424, comma secondo,
cod. proc. pen. per il deposito della motivazione non contestuale, laddove il
deposito avvenga entro detto termine (Sez. 6, n. 40877 dell’01/10/2007,
Esposito, Rv. 238037; Sez. 1, n. 14375 del 12/03/2008, Capocci, Rv. 239801;
Sez. 6, n. 14567 del 31/01/2011, Rienzi, Rv. 250031). Nel caso di specie, la
motivazione della sentenza impugnata era tempestivamente depositata il
18/12/2013; è pertanto erroneo il riferimento, contenuto nella premessa del
ricorso, alla mancata notifica della sentenza alla parte civile per essere stata la
motivazione tardivamente depositata. Il termine per l’impugnazione della
sentenza scadeva pertanto il 07/01/2014; mentre il ricorso risulta depositato il
05/02/2014, e dunque oltre il termine di cui sopra.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della

2

Polizia municipale di Lipari nell’aver falsamente attestato, in un verbale redatto il

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 21/05/2014

Il Consigliere estensore

Ammende.

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