Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3511 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3511 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUISI VINCENZO N. IL 18/01/1954
avverso la sentenza n. 990/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -C -92. 4.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Ruisi Vincenzo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data
1 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, del maggio 2011, di condanna in
ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso, avente ad oggetto parti di un’auto e commesso il 30
maggio 2004.
All’imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti.
Deduce la violazione dell’articolo 192 comma 3 cpp.
ragazzi tra i quali anche il proprio figlio minorenne, era stata affermata sulla base delle sole
dichiarazioni accusatorie di Di Cesare Salvatore, imputato in procedimento connesso: dichiarazioni
non valutate quanto ad attendibilità e comunque non confortate da riscontri estrinseci.
Tale soggetto avrebbe dovuto essere ritenuto non credibile quando aveva descritto l’auto dalla
quale erano stati asportati i pezzi, “in stato di abbandono” e ciò, nonostante che fosse stata
sottratta al legittimo proprietario la sera precedente.
La Corte aveva dato una spiegazione meramente assertiva (e cioè che l’auto potesse essere stata
ridotta in stato di apparente abbandono, da terzi soggetti che l’avevano rubata al proprietario ) e
soprattutto aveva indicato, come riscontri esterni, dei dati di fatto (essere, l’imputato, padre di uno
dei coimputati, essere proprietario di un’auto dello stesso tipo di quella aggredita dei ladri e infine
essersi presentato sul luogo dei fatti mentre era in corso il furto) del tutto inadeguati.
Il ricorso deve essere accolto nei termini che si indicheranno.
Invero la parte deduce una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall’ unico teste
dell’accusa, non manifestamente infondata.
Pone, in altri termini, il tema della assenza di riscontri oggettivi alla chiamata di correo, aventi carattere
individualizzante.
La questione, invero, seppure non manifestamente infondata, non è comunque da accogliere dal momento
che è del tutto razionale ed esaustivo ritenere, come ha fatto il giudice del merito, che tali riscontri possano
rimanere integrati, alla luce di quanto accertato, da circostanze in parte storiche e in parte logiche, che
legano la persona dell’imputato alla commissione del fatto del quale processo.
Esse, come rappresentato in sentenza, sono state individuate nel fatto che il mandato alla asportazione di
parti dell’auto era stata data dall’imputato il quale è risultato possessore di un’auto dello stesso tipo e
quindi tale da asseverare fortemente l’ipotesi ch’egli fosse interessato all’acquisizione di quei pezzi da
rimontare sulla propria vettura; in secondo luogo l’imputato è stato visto sopraggiungere sul luogo
dell’arresto dei materiali esecutori della condotta, circostanza interpretata come indicativa della sua piena
consapevolezza dei fatti delittuosi in corso; in terzo luogo i giudici hanno valorizzato anche lo stretto
legame parentale esistente fra il ricorrente e uno degli esecutori materiali dell’azione.
Ciò posto, diviene rilevante ed assorbente il rilievo che il giudice dell’appello avrebbe dovuto, d’ufficio,ai
sensi dell’art. 129 comma 2 cpp, apprezzare la già intervenuta prescrizione del reato, maturata il 30
novembre 2011 e, in mancanza, deve procedere a tanto questo giudice di legittimità, tenuto conto della
ammissibilità del ricorso.
PQM
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 4 ottobre 2013
il Prilídentì

il Consigliere estensore

La responsabilità del ricorrente, quale mandante del furto fatto commettere ad un gruppo di

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