Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35109 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35109 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
RAVIOLA LUCA N. IL 02/04/1989
PAPANDREA GIOELE N. IL 04/01/1988
RACOBALDO ANDREA N. IL 23/06/1987
avverso l’ordinanza n. 639/2013 TRIB. LIBERTA’ di TORNO, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
itf /sentite le conclusioni del PG Dott

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Uditi difensor Avv.;

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z•Mi/b

Data Udienza: 09/04/2014

Con ordinanza in data 11.4.13 il Tribunale di Torino-Sez.riesame,in accoglimento
dell’istanza avanzata da RAVIOLA Luca,PAPANDREA Gioele e RACOBALDO
Andrea avverso l’ordinanza emessa dal GIP di tale Tribunale,in data 27.3.13,che
disponeva l’obbligo di presentazione alla PS. nei confronti dei suddetti ,indagati per
reato di furto aggravato-dichiarava l’inefficacia della misura cautelare,rilevando che
il PM aveva tardivamente trasmesso i filmati relativi al fatto contestato(essendo i CD
depositati in data 9-4-13,mentre l’istanza di riesame era stata depositata in data 3-413).
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino,deducendo: l’erronea applicazione
dell’art.309 co.VCPP.
A riguardo rilevava che il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al
Tribunale risultava rispettato,essendo stata proposta l’istanza di riesame dal
Raccobaldo in data 4 aprile 2013; in tal senso censurava il provvedimento,avendo il
Tribunale tenuto conto delle istanze di riesame nel loro insieme ,essendo in tal modo
calcolato il termine utile con scadenza in data 8 aprile 2013-.
In secondo luogo il requirente riteneva irrilevante la trasmissione dei
CD,evidenziando che il GIP aveva preso visione dei filmati di cui si è dettoInfine,rilevava che nella specie i difensori conoscevano il contenuto dei CD
menzionati,e riteneva dunque carenti i presupposti di inefficacia della misura
cautelare.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero ,secondo quanto evidenziato dal Tribunale,nella specie era avvenuta la
trasmissione dei CD contenenti materiale di indagine oltre il termine di cinque giorni
dalla data dell’istanza di riesame proposta il 3-4-2013.
Orbene ,tale assunto non può ritenersi validamente smentito dalle censure articolate
nel ricorso,atteso che lo stesso requirente da’ atto che trattasi di termine riferito a più
istanze di riesame,e in tal senso appare corretta la valutazione eseguita dal Collegio
dovendosi ritenere utile il termine avente origine dalla data di deposito della prima
delle istanze in questione.
Né risulta allegata al ricorso documentazione comprovante il rispetto del termine di
cui all’art.309 co.V CPP.,come dedotto dal PM.,che svolge argomentazioni
ininfluenti limitandosi a sostenere genericamente che il contenuto dei filmati era già a
conoscenza della difesaDevono infine ritenersi inammissibili i rilievi che riguardano la irrilevanza dei
filmati,trattandosi di questione che implicherebbe un apprezzamento di merito da
parte della Corte di legittimità,precluso in questa sede.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

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