Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35108 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35108 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO YOUSSOUF N. IL 01/07/1963
avverso l’ordinanza n. 1414/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
12/11/2013

.

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
15Atsentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2014

Con ordinanza in data 12.11.2013 il Tribunale di Venezia-Sez.riesame confermava il
provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP in data 14.10.13 nei confronti di
DIALLO Youssouf, (indiziato del reato di cui all’art.624 bis,co.3,61 n.5 e 625 n.2
CP.(acc.in Mestre il 26.12.12), nonchè di ricettazione ex art.648-81 CP CP.(acc.in
Mestre il 25.6.13)-rigettando l’istanza difensiva diretta ad ottenere la revoca
dell’ordinanza cautelare ovvero la sostituzione della misura della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliariIn particolare il furto si era verificato nella abitazione di Bozzo Paolo,la notte del
26.12.2012,e in tal luogo la Polizia aveva rilevato impronte digitali attribuite
all’indagato-(soggetto fotosegnalato dalle forze dell’ordine il 5/8/2003)Successivamente era stata inviata al PM denuncia a carico dell’indagato con richiesta
di eseguire perquisizione domiciliare,a cura della PS. e in data 25.6.13,era avvenuta
la perquisizione,con rinvenimento di oggetti vari,non riferiti al furto in precedenza
indicato,tra i quali vi era un orologio recante incisione del nome del titolare; tale
monile era stato poi restituito alla persona offesa,che ne aveva fatto riconoscimento.
Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
deducendo:
1-mancanza,contraddittorietà o illogicità della motivazione ,in riferimento alla
esistenza dei gravi indizi di colpevolezza,e delle esigenze cautelari;sul punto veniva
censurata la valutazione delle impronte digitali quali elemento indiziario idoneo a
legittimare l’applicazione della misura detentivaIl ricorrente lamentava inoltre la mancata valutazione dello stato di incensuratezza
dell’indagato,in riferimento al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa.
In tal senso rilevava carenza di motivazione in ordine alla mancata indicazione di
ragioni ostative alla concessione degli arresti domiciliari.
Evidenziava la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della
misura,nonché dell’art.292 CPP in riferimento al quadro indiziario-2censurava infine la qualificazione del reato sub B- come ricettazione,ritenendo
configurabile l’ipotesi di cui all’art.712 CP(fl.11 del ricorso)3-censurava la motivazione in merito alla richiesta di modifica della misura
cautelare,evidenziando di aver prodotto documentazione attestante la disponibilità
delle persone titolari di abitazione ad ospitare l’indagato,e rilevando che il Tribunale
aveva giudicato inidoneo detto domicilio senza rendere motivazione sulla richiesta
difensiva-(avendo la difesa indicato,in subordine,altra abitazione)-

Il ricorso risulta privo di fondamento-

FATTO E DIRITTO

-Parimenti emerge dal testo del provvedimento la specifica analisi delle esigenze
cautelari,senza trascurare la personalità dell’indagato,i1 cui stato di incensuratezza
resta superato dalle osservazioni svolte logicamente dal giudice del riesame,ai fini
della sussistenza delle esigenze cautelari che impongono la detenzione in carcereNon si evidenziano dunque i richiamati vizi di legittimità,non rivelandosi alcuna
lacuna sostanziale dell’ordinanza impugnata,tanto in riferimento al quadro indiziario
connotato da concreta gravità ,che per quanto attiene alla configurabilità delle
esigenze enunciate ex art.274 lett.c) CPP;risulta inoltre valutata adeguatamente la
proporzionalità della misura ,nel disattendere la richiesta di sostituzione della stessa
con gli arresti domiciliari.
Pertanto va pronunziato il rigetto del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

Invero il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato,in riferimento
alla enunciazione degli elementi che consentono di ritenere integrato il grave quadro
indiziario riferito ai delitti di furto aggravato in abitazione e ricettazione.
In tal senso,emergendo a carico del predetto ricorrente dati oggettivi ,quali il
rilevamento di impronte digitali sul luogo in cui era stato eseguito il furto in
abitazione,e-quanto all’accusa di ricettazione-il rinvenimento di un monile oggetto di
furto in abitazione avvenuto in epoca diversa ,oltre l’accertamento di ripetute
operazioni di vendita di oggetti in metallo prezioso ,costituiscono valide risultanze
processuali ai fini della integrazione delle ipotesi di reato ascritte al ricorrente,onde
deve escludersi la violazione dell’art.292 CPP.
Sui predetti elementi si osserva che il giudice del riesame si è fatto carico di
contrastare le censure articolate dalla difesa,con specifico e pertinente richiamo ai
principi sanciti da questa Corte(annoverando per la rilevanza indiziaria delle
impronte digitali Sez.V,n.24341 del 26.5.2005,che sancisce come la verifica
dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi
sussidiari di conferma,purchè sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti
caratteristici uguali,in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo la
quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato)Anche in ordine all’ipotesi di ricettazione è stata resa congrua motivazione dal
Tribunale (fl.6 e seg.)Al cospetto di adeguata e logica motivazione,devono ritenersi inammissibili le
deduzioni del ricorrente finalizzate alla diversa interpretazione delle risultanze
indiziarie(quali i rilievi inerenti alla applicazione della fattispecie di cui all’art.712
CP già esclusa dal Tribunale)-

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.att.CPP.
Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

Il Consigliere relatore

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