Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35107 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35107 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIAPPA NUNZIO N. IL 19/11/1978
PUGLIESE LIBERATO N. IL 18/02/1962
avverso l’ordinanza n. 3319/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
18/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do SILVANA DE
BERARDINIS;
Jet/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2014

Con ordinanza in data 18.11.13 il Tribunale di Roma-Sez.riesame,confermava nei
confronti di PUGLIESE Liberato e CIAPPA Nunzio il provvedimento di custodia
cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Latina in data 6.11.13,inerente al
reato di furto aggravato e danneggiamento(nella specie il fatto riguardava
l’asportazione di una cassetta bancomat del Monte dei Paschi di Siena,contenente la
somma di €6.840,00)-Gli indagati,innanzi al GIP avevano ammesso gli addebiti,ed il
GIP aveva convalidato l’arresto ,disponendo l’applicazione della misura restrittiva.
L’ordinanza del Tribunale veniva impugnata innanzi a questa Corte assumendo la
violazione dell’art.292 CPP e il difetto di motivazione,considerando illogica e
contraddittoria,oltre che carente, la motivazione del provvedimento collegiale,in
quanto non rendeva giustificazione della carenza dell’ordinanza originaria.
Tali rilievi venivano reiterati con memorie difensive nell’interesse di ciascun
ricorrente.
RILEVA IN DIRITTO
I ricorsi si rivelano privi di fondamentoInvero le censure difensive concernenti la violazione dell’art.292 CPP non possono
essere condivise,alla luce del principio sancito dalla giurisprudenza di questa
Corte,che con sentenza Sez.II,in data 6.12.1996,n.4325,Moffa-RV206494-rileva cheall’effetto interamente devolutivo che caratterizza l’impugnazione per riesame
consegue che il giudice,a1 quale è conferito il potere di annullare,riformare o
confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate
nella motivazione del provvedimento stesso,può sanare con la propria motivazione,le
carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame,e ciò ancorché esse siano
tali da integrare le nullità —rilevabili d’ufficio-previste dal secondo comma lett.c) e cbis) dell’art.292 CPP-come modificato dall’art.9 1. 8 agosto 1995,n.332In virtù di tale principio deve ritenersi esaustiva e logica la motivazione
dell’ordinanza impugnata,ove il Tribunale del riesame pone in evidenza sia le
modalità dell’azione delittuosa conforme alle ipotesi di reato ascritte ai predetti
ricorrenti,sia della esistenza di validi indizi dotati del crisma della gravità,per essere
stati raggiunti dai CC. subito dopo il fatto,e tenuto conto delle dichiarazioni rese
all’udienza di convalida.
Né la difesa,censurando come contraddittorio ed illogico il percorso argomentativo
del giudice del riesame pone in luce elementi oggettivi emersi dalle indagini tali da
inficiare il menzionato quadro indiziario.
Peraltro risultano specificamente vagliate le esigenze cautelari idonee a legittimare la
limitazione dello status libertatis,alla stregua dei precedenti penali degli indagati
,mentre risulta legittimamente vagliata altresì l’adeguatezza della misura prescelta.
In conclusione va pertanto pronunziato il rigetto dei ricorsi,condannando ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali .

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.

Roma,deciso il 9 aprile 2014.

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