Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35105 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35105 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Zaghloul Moustafa, nato a El Menoufia, il 14/3/1975;

avverso la sentenza del 27/1/2014 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di Zaghloul Moustafa per il
reato di tentato falso ideologico in atto pubblico per induzione, commesso all’atto della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno allegando a corredo della medesima una
falsa attestazione relativa al lavoro svolto presso una società di costruzioni.

Data Udienza: 17/07/2014

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato, che, con unico motivo,
ribadisce l’eccezione, già respinta dalla Corte territoriale, di omessa notifica all’imputato
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare di cui all’art. 419 c.p.p. e della nullità
della notifica dello stesso avviso ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. presso il
difensore d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorrente eccepisce l’irritualità della notifica eseguita a mani del difensore
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a seguito della ritenuta irreperibilità
dell’imputato al domicilio dichiarato e la nullità dei conseguenti atti (compresa la
sentenza di primo grado) assunti con la mancata partecipazione del medesimo.
3. Effettivamente fa risposta fornita dalla Corte territoriale all’eccezione già sollevata
con il gravame di merito non può essere condivisa, atteso che la notifica eseguita al
suddetto domicilio per compiuta giacenza cui i giudici d’appello hanno fatto riferimento
risulta dagli atti essere quella del decreto che dispone il giudizio e non dell’avviso ex
art. 419 c.p.p.
3.1 Ciò non di meno l’eccezione non è fondata. Dall’esame degli atti – cui il collegio ha
accesso in ragione della natura processuale della questione – risulta infatti che la
notifica del menzionato avviso venne effettivamente tentata al domicilio dichiarato
dall’imputato senza esito e che l’ufficiale giudiziario, nella relata, indicò quale causa del
fallimento per l’appunto l’irreperibilità del Zaghloul all’indirizzo indicato. All’udienza del
18 marzo 2010 il G.u.p. ordinò di procedere ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla notifica
dell’avviso a mani del difensore di fiducia dell’imputato, il quale era presente e che
nulla eccepì in proposito.
3.2 Anche qualora dovesse dunque considerarsi irregolare la procedura seguita ritenendo insufficienti sia gli accertamenti eseguiti ai fini dell’affermazione
dell’impossibilità di eseguire la notifica al domicilio dichiarato sia l’eventuale
temporanea assenza dell’imputato dal medesimo – va comunque ricordato come, per
consolidato insegnamento di questa Corte, la nullità conseguente alla notificazione
all’imputato di un atto di citazione presso lo studio del difensore di fiducia invece che
presso il domicilio eletto o dichiarato è d’ordine generale a regime intermedio, perché
idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del
rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui
all’art. 182, comma secondo c.p.p. (ex multis Sez. 2, n. 35345 del 12 maggio 2010,
Rummo, Rv. 248401; Sez. 6, n. 1742/14 del 22 ottobre 2013, Mbengue, Rv. 258131).
E ciò in applicazione del più generale principio per cui, in tema di notificazione della

1.11 ricorso non può essere accolto.

citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p.
ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o
quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, non ricorrendo la
medesima nullità invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle
regole sulle modalità di esecuzione (Sez. Un., n. 119/05 del 27 ottobre 2004, Palumbo,

4. Il ricorrente, ancorchè senza eccepirlo formalmente, ha altresì evidenziato come
l’imputato, dopo aver ricevuto l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., avrebbe provveduto alla
nomina di un diverso difensore di fiducia, presso cui avrebbe altresì eletto domicilio. In
proposito va peraltro rilevato che di tale nomina non vi è traccia agli atti e che il
ricorrente non ha prodotto la copia della suddetta nomina con la prova del suo rituale
deposito. Va allora richiamato il principio per cui nel caso in cui una parte deduca il
verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel
fascicolo processuale (perché appartenenti al fascicolo del pubblico ministero), al
generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si
accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. Un., n. 39061
del 16 luglio 2009, De brio, Rv. 244329).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/7/2014

Rv. 229539).

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