Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35104 del 17/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35104 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino

avverso la sentenza emessa il 21/02/2014 dalla Corte di appello di Torino
all’esito del processo celebrato nei confronti di
Zito Letterio, nato a Palermo il 16/03/1958

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente al capo b);
udito per l’imputato non ricorrente l’Avv. Vincenzo Davoli, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/07/2014

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la
pronuncia indicata in epigrafe, recante la declaratoria di non doversi procedere
nei confronti di Letterio Zito per intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati
(una fattispecie di falso in scrittura privata ed un ulteriore addebito ex artt. 476,
482 cod. pen., per i quali l’imputato aveva riportato condanna in primo grado
con sentenza del Tribunale di Novara).
Il P.g. territoriale lamenta che, mentre non si pongono problemi circa
l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 495 cod. pen., erroneamente

appello non avrebbero tenuto conto della contestata recidiva reiterata.
Applicando, come ritenuto dalla Corte torinese, le previsioni di cui all’art. 157
cod. pen. nel testo previgente la riforma introdotta nel 2005, la pena massima
irrogabile per il reato de quo, cui avere riguardo ai fini del computo dei termini di
prescrizione, avrebbe infatti dovuto intendersi quella di 6 anni di reclusione, con
conseguente prescrizione ordinaria pari ad anni 10, aumentata della metà in
ragione dei maturati eventi interruttivi.
In particolare, il ricorrente considera erronea l’interpretazione sostenuta
nella sentenza impugnata, secondo cui dell’aumento di pena previsto in caso di
recidiva, quale circostanza ad effetto speciale, sarebbe possibile tenere conto
solo a seguito delle modifiche apportate al citato art. 157 dalla legge n. 251 del
2005: in realtà, prima della ricordata novella era necessario tenere conto di tutte
le aggravanti e non soltanto di quelle ad effetto speciale, salvo potersi
neutralizzare l’aumento di pena in caso di bilanciamento con circostanze di segno
contrario (ma, nel caso di specie, non risulta che allo Zito sia stata riconosciuta
alcuna attenuante).
Secondo il P.g., peraltro, il reato di cui al capo b)

– che si assume

commesso il 30/08/2004 – non potrebbe intendersi prescritto neppure ove si
ritenesse applicabile alla fattispecie concreta l’attuale disciplina dei termini di
prescrizione, atteso che dovrebbe tenersi conto del peculiare regime della
interruzione ai sensi dell’art. 161 cod. pen, vertendosi comunque in un caso di
recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve reputarsi inammissibile, atteso che il reato di cui agli artt. 476
e 482 cod. pen., contestato allo Zito sub b), risulta comunque prescritto, sia
pure se per ragioni diverse da quelle segnalate dalla Corte di appello.

2

sarebbe stato dichiarato prescritto il delitto sub b): ciò in quanto i giudici di

Debbono condividersi, in vero, i principi affermati dal P.g. ricorrente con
riguardo alla corretta lettura del previgente testo dell’art. 157 cod. pen.; nella
precedente formulazione, la norma disponeva che “per determinare il tempo
necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla
legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo
della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima
stabilita per le circostanze attenuanti”, facendo comunque salva l’applicazione
dell’art. 69 cod. pen. in tema di giudizio di comparazione fra aggravanti ed

era doveroso tenere conto di tutte le circostanze aggravanti, ivi comprese quelle
ad effetto speciale che oggi risultano invece le uniche richiamate dalla norma.
Peraltro, osserva il collegio che nel caso oggi in esame deve trovare
applicazione l’art. 157 come novellato, per l’assorbente ragione che – come si
evince dalle disposizioni della ricordata legge n. 251 in tema di disciplina
transitoria – la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dello Zito in
data posteriore rispetto all’entrata in vigore delle modifiche normative (per la
precisione, il 17/12/2007). Vertendosi in un caso di contestazione di recidiva
reiterata ma non ulteriormente qualificata, come si ricava dalla rubrica,
l’aumento di pena dovrà intendersi della metà rispetto al massimo edittale (che,
in base al combinato disposto degli artt. 476 e 482 cod. pen., è pari ad anni 4 di
reclusione): si perviene dunque ad anni 6, il che – in virtù delle previsioni
attualmente vigenti – implica un corrispondente termine massimo di prescrizione
ordinaria.
Un aumento di pena pari a due anni ex art. 99 cod. pen. rispetta, nella
fattispecie, la previsione di cui all’ultimo comma della stessa norma, che non
consente di superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo: lo Zito, in base alle risultanze
del certificato penale in atti, aveva riportato condanne a pene complessivamente
superiori già per effetto di sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni.
Il termine ordinario sopra ricordato, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., dovrà
essere aumentato (di due terzi, per effetto della contestazione della recidiva
reiterata, comunque contemplata dall’art. 99, comma 4, cod. pen.) fino ad anni
10, così indicandosi il termine massimo di prescrizione. I suddetti termini di
anni 6 ed anni 10 appaiono in ogni caso più favorevoli rispetto a quelli che
avrebbero dovuto ricavarsi dall’abrogato testo dell’art. 157 cod. pen.: non
essendo state riconosciute in favore dello Zito attenuanti di sorta, il termine
ordinario e quello massimo (a fronte di una pena massima pari ad anni 6 di
reclusione, come sopra determinata) sarebbero stati rispettivamente da indicare
in anni 10 ed anni 15.

3

attenuanti: ergo, prima delle innovazioni introdotte con la legge n. 251 del 2005

A questo punto, considerando il termine massimo di anni 10 effettivamente
applicabile, dalla data di presunta commissione del fatto (come ricordato, il
30/08/2004) si perviene al 30/08/2014; deve altresì tenersi conto di cause di
sospensione realizzatesi nel corso del giudizio di merito, per complessivi mesi 8 e
giorni 2, in virtù di un rinvio disposto in primo grado per l’adesione della difesa
ad una astensione di categoria, dall’udienza del 10 luglio 2006 a quella del 12
marzo 2007.
Come tuttavia segnalato dalla difesa in sede di discussione, è necessario

alla conclusione che il reato in esame è comunque prescritto. Esaminando la
rubrica, si assume che lo Zito avrebbe:
– attestato falsamente di essere proprietario di un’autovettura “Fiat Uno”,
presentando a tal fine una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso
l’ufficio competente;
– falsificato la carta di circolazione relativa al medesimo veicolo, asportando
dalla stessa l’etichetta adesiva che riportava i dati del nuovo intestatario.
Solo della prima condotta risulta acclarata la collocazione nel tempo, atteso
che la dichiarazione non aderente al vero venne formalizzata il 04/11/2002,
mentre del secondo reato contro la fede pubblica è nota soltanto la data
dell’accertamento, indicata appunto nel 30/08/2004. Non è dunque noto
quando lo Zito avrebbe rimosso dalla carta di circolazione l’etichetta sopra
ricordata, ma logica vuole che il trasferimento del bene (in favore della persona
risultante dall’etichetta

de qua) fosse già avvenuto prima del 04/11/2002,

altrimenti a quella data egli non avrebbe commesso alcun falso nell’indicarsi
quale proprietario, né dalle sentenze di merito si evince che di passaggi ne
sarebbero stati perfezionati più di uno.

Ergo, se l’imputato intendeva

rappresentare una situazione difforme dal vero, ed aveva a ciò interesse nel
novembre 2002, deve ritenersi – salvo acquisizioni probatorie di contrario
tenore, che tuttavia non risultano – che egli diede corso contestualmente a tutte
le attività strumentali a quel proposito; non a caso, a proposito dell’addebito sub
b) nella sentenza di primo grado si legge che «il fine dell’alterazione posta in
essere da Zito era quello di suffragare la sua legittimazione alla qualità di
proprietario, già falsamente attestata all’Ufficio provinciale dei trasporti terrestri
di Novara [cfr. reato sub a) dell’imputazione>.
Ne consegue la necessità di retrodatare al 04/11/2002 anche l’epoca di
commissione del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.: computando da
quella data i 10 anni di prescrizione massima da applicare al caso concreto,
nonché i ricordati 8 mesi e 2 giorni di sospensione, si perviene al 06/07/2013.

4

approfondire il tema del tempus commissi delicti, con la necessità di pervenire

P. Q M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.g.

Così deciso il 17/07/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA