Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35103 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35103 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DI PALMA LUCA

N. IL 08/08/1978

avverso la sentenza n. 273/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 06/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. E. Cesqui
che ha concluso per l’inammissibilità

Udito, per la parte civile, l’Avv.
udito il difensore avv. A.Provini

Data Udienza: 11/06/2013

4

FATI-0 E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Di Palma Luca avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in
data 6 novembre 2012 con la quale è stato ribadito il giudizio di responsabilità- emesso dal giudice di primo
grado in esito al giudizio abbreviato- in ordine ai contestati reati di furto in appartamento e di porto
ingiustificato di noccoliere- tirapugni in acciaio, commessi nel gennaio 2007. Inoltre, in accoglimento
dell’appello proposto anche dal Procuratore Generale, la pena- già individuata in otto mesi di reclusione e
euro 400 di multa- è stata aumentata di giorni dieci di reclusione in ragione della ritenuta continuazione tra

Deduce
1)

la nullità assoluta del giudizio di appello, celebrato in mancanza di notifica della citazione
all’imputato.
La notifica, prosegue il ricorso, era stata effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4 cp e quindi al
solo difensore.
Il presupposto di tale procedura di notificazione era il rilievo, effettuato dalla Corte di merito ma
del tutto errato, che l’imputato avesse dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi
dell’art. 161 e segg. Cpp
In mancanza di tale elezione, si sarebbe dovuto operare secondo la progressione prevista dall’art.
157 cpp e, in caso di impossibilità assoluta, procedere alla emissione, stanti i presupposti, del
decreto di irreperibilità;

2)

la omessa notifica all’imputato, dell’appello proposto dal PG;

3)

il vizio della motivazione nella quale era stato, da un lato, affermato, che l’intervento dei CC aveva
impedito la prosecuzione del reato e, dall’altro, che l’imputato si era allontanato a bordo della
propria auto senza avvedersi del sopraggiungere dei CC a causa delle limitate condizioni di visibilità;

4)

la erronea applicazione dell’art. 61 n. 5 cp, posto che il giudice di appello aveva ritenuto che
l’azione fosse stata commessa in ora notturna , tenendo conto, arbitrariamente, dell’ora del fermo
e non già di quella della effettiva esecuzione del reato, antecedente ;

5)

il vizio di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti
sulla aggravante e la arbitrarietà della valutazione della contravvenzione nella forma più grave, per
al quale è prevista la pena detentiva, anzichè in quella più lieve che avrebbe comportato l’aumento,
per continuazione, della sola pena pecuniaria individuata per il reato più grave.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La censura del ricorrente è destituita di fondamento.
Risulta invero, dall’esame del fascicolo, che l’imputato ha, dapprima eletto domicilio presso lo studio
dell’avvocato Rinaldi in Monte Sant’Angelo(FG), via Palestro 4 (vedi verbale redatto dai Carabinieri di
Larino il 7 gennaio 2007, a foglio 10\4 del fascicolo del Pubblico ministero e, altresì, verbale di udienza di
convalida dell’arresto, in data 11 gennaio del 2007, dinanzi al Tribunale di Larino).
In un secondo tempo, all’atto della scarcerazione, e cioè lo stesso 11 gennaio 2007, egli ha dichiarato,
dinanzi la polizia penitenziaria di Larino, ufficio matricola, la propria residenza, in Termoli, via Perrotta 19,
quale luogo che per le notificazioni ai sensi dell’articolo 161 comma tre cpp.
Proprio in tale ultimo luogo è stata tentata la notifica della citazione per il giudizio d’appello e, essendo
risultato l’imputato non reperibile, la dichiarazione di domicilio è stata ritenuta inidonea ai sensi
dell’articolo 161 comma quattro e la notificazione è stata eseguita mediante consegna il difensore.

il delitto e la contravvenzione.

È noto peraltro, che la dichiarazione di residenza che faccia seguito all’elezione di domicilio prevale su
questa, pur non espressamente revocata (Sez. U, Sentenza n. 41280 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006
) Rv. 234905).
In conclusione, proprio i presupposti di fatto della doglianza difensiva risultano insussistenti.
Il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità osserva che la omessa notificazione alle parti private appellanti della
impugnazione del PM non ne determina la inammissibilità e non causa la nullità degli atti del giudizio così
instaurato ma impedisce soltanto la decorrenza del termine per la proposizione della impugnazione
Nel caso di specie, l’imputato ha addirittura proposto impugnazione principale e non risulta che abbia
richiesto di poter usufruire di un termine per contro dedurre alle osservazioni del Procuratore generale.
Il terzo motivo è infondato.
Non si ravvisa la manifesta illogicità della motivazione, come evidenziata dal ricorrente.
Infatti la ricostruzione accreditata dal giudice di appello, conformemente a quella del giudice di prime cure,
sottolinea la circostanza dell’arrivo dei Carabinieri, non percepito per tempo dall’imputato, per dare
ragione del fatto che l’imputato era stato così sorpreso sul ciglio della strada, con l’auto da poco caricata
con una parte dei mobili asportati dall’appartamento della vittima e senza viceversa riuscire a far sparire gli
attrezzi usati per lo scasso; nonché del fatto che, proprio tale sorpresa aveva impedito che l’azione
delittuosa fosse portata a termine.
Il quarto motivo è inammissibile perché sottintende una ricostruzione del fatto diversa da quella
motivatamente fatta propria dal giudice del merito.
Infatti la Corte ha plausibilmente spiegato che il fermo dell’imputato è avvenuto attorno alle ore 19 di una
giornata invernale, nel pieno svolgimento della attività di asportazione e caricamento dei mobili. Non trova
perciò alcuno spazio, sul piano della completezza della motivazione, l’osservazione del difensore secondo
cui il furto dovrebbe essere fatto risalire ad alcune ore prima.
Infine è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.
La motivazione sulla scelta del tipo di bilanciamento fra circostanze del reato è presente in sentenza ed è
stata condotta alla luce dei criteri di cui all’art. 133cp, con la osservazione di una valutazione negativa della
capacità a delinquere dell’imputato, in ragione dei precedenti penali riportati.
Quanto al computo di pena per la continuazione, la obiezione dell’impugnante non avrebbe portato alle
conclusioni auspicate: e ciò in applicazione del principio secondo cui , nel caso in cui sia stata riconosciuta
la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno
grave punito con la sola multa, l’aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene
congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come risulta dalla lettera dell’art. 81 cod. pen.,
secondo il quale, sia in caso di concorso formale, sia in caso di continuazione, l’autore dei reati è punito con
la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo(Sez. 1, Sentenza n. 480 del
27/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207040).
PQM
Rigetta il ricorso e condannix%corrente al pagamento delle spese del procedimento.

incidentale della parte interessata (v. fra le molte, rv 243157;rv 236657; rv 245859; ssuu rv 223724).

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