Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35102 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35102 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORIZZO GIUSEPPE N. IL 04/01/1965
avverso la sentenza n. 4316/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?\’ Lt.e96-. Ha-Neche ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 17/07/2014

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FATTO E DIRITTO

Corizzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza 4.10.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 10.2.12 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stato condannato,
per il reato di cui al comma 2 dell’art.582 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi due

Vincenzo.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essersi la Corte
milanese sottratta < ad un esame scrupoloso circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa >, in assenza di elementi di riscontro, limitandosi a richiamare le considerazioni del
primo giudice, senza considerare che il Gravina aveva fornito ben quattro versioni dei fatti accaduti
il 26.4.07.
Dal verbale del Pronto soccorso — rileva il ricorrente — risultava che Gravina aveva sostenuto di
essere stato aggredito e di aver riportato un trauma distorsivo al ginocchio dx e trauma contusivo
sempre al ginocchio cadendo e sbattendo conto l’asfalto; in sede di denuncia-querela, il medesimo
aveva affermato di essere stato afferrato per il collo dal Corizzo che lo aveva scaraventato a terra
procurandogli le lesioni; in sede di s.i.t. aveva parlato di una spinta, che lo aveva fatto cadere in
terra, seguita da calci e, infine, in sede di esame aveva affermato di essere stato aggredito con
spintoni e pugni <...poi però ha dato un colpo sul ginocchio, un calcio e io sono caduto e non sono riuscito ad alzarmi >.
Senonchè — prosegue il ricorrente — la violenta aggressione, avvenuta alle ore 18,30-19,00, nelle
vicinanze del palazzo ove risiedeva il Gravina, non era stata vista o sentita da alcuno, neanche da
quel Pariani Marco il quale aveva smentito l’assunto della p.o. secondo cui il Corizzo si sarebbe
vantato con lui dell’aggressione.
Con memoria in data 28.6.14, il ricorrente ha lamentato totale mancanza di motivazione sugli indizi
di colpevolezza, a fronte delle precise censure formulate con i motivi di impugnazione, in

di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Gravina

particolare con riferimento alle deposizioni dei testi Pesce e Pascarelli, secondo cui il Corizzo si era
recato presso l’abitazione di quest’ultimo alle ore 19 del 26.4.07, “data ed ora del fatto accertato”,
laddove la p.o. aveva reso più versioni diverse tali da indurre almeno al dubbio il giudicante nelle
sue determinazioni, derivandone quindi l’illogicità ictu ocu/i della motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già avanzate con l’atto di
appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, oltre a introdurre in sede di
legittimità considerazioni attinenti alla valutazione del materiale probatorio, onde inferirne una non
consentita diversa ricostruzione fattuale, è manifestamente infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici territoriali hanno
infatti evidenziato come la responsabilità del Corizzo riposi sulle dichiarazioni della p.o. Gravina
Vincenzo — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — il quale sin nell’immediatezza,
allorchè cioè ancora si trovava in terra dolorante, ove era stato scorto casualmente dai carabinieri,
aveva indicato nel Corizzo il suo aggressore.
La genuinità e la credibilità del racconto del Gravina e l’assenza di intenti calunniatori derivava
anche — hanno perspicuamente rimarcato i giudici di appello — dall’essere il fatto inquadrabile
nell’insolvenza protratta, da parte del Gravina, di un debito di considerevole entità nei confronti del
Corizzo, che aveva causato la reazione dell’odierno ricorrente all’ennesimo differimento del
pagamento, .
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 luglio 2014

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