Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3510 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3510 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLI MIRKO N. IL 08/03/1983
avverso la sentenza n. 4593/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. „C__95/mpc.,’
che ha concluso per autta2Po.u.4.444
44.4
I( tu/v

p_ 11-0

4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

.,

Data Udienza: 04/10/2013

P

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Novelli Mirko, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 19
aprile 2012 con la quale – per quanto di interesse – è stata confermata quella di primo grado, di condanna in
ordine al reato di lesioni personali gravi, consumato, ai danni di Fissi Riccardo, il 2 aprile 2005.
La vicenda che ha dato vita al processo è stata quella di una aggressione portata dall’imputato ai danni della
persona offesa, sferrando un pugno al volto di questa, gesto dal quale erano derivate lesioni a carico
dell’apparato dentario della medesima.

1)

la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza (articoli 516,517,521,522
cpp).
Era stata addebitata all’imputato, in primo grado, con conferma in appello, la circostanza
aggravante dell’indebolimento permanente dell’organo masticatorio nonostante che, nel capo
d’imputazione, tale specifica circostanza non fosse stata contestata, mentre era stata ipotizzata la
circostanza dell’aver cagionato una malattia superiore ai 40 giorni;

2)

la violazione dell’articolo 192 c.p.p. e il vizio della motivazione.
La sentenza impugnata sarebbe carente di adeguata motivazione a proposito della evidenziata
(dalla difesa) non attendibilità della persona offesa, la quale avrebbe fatto riferimento a un evento
(essere stato colpita mentre si trovava a terra) non riscontrato dalla documentazione sanitaria.
Viceversa risultava ingiustificatamente esclusa la credibilità dell’imputato, il quale aveva tenuto un
comportamento processuale leale e indicativo di ravvedimento;

3)

la violazione dell’articolo 52 c.p., per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima
difesa, anche soltanto nella forma putativa.
La situazione nella quale si era verificata la condotta incriminata era quella in cui l’imputato aveva
temuto per la propria incolumità, trovandosi di fronte un soggetto che aveva presumibilmente
abusato di sostanze alcoliche e che teneva in mano un bicchiere che avrebbe potuto essere
utilizzato come arma.
Si profilava un’ipotesi di dubbio sull’esistenza della causa di giustificazione;

4)

la violazione dell’articolo 192 c.p. cp. e il vizio di motivazione sulla configurabilità della circostanza
aggravante dell’articolo 583 c.p., specialmente sotto il profilo del nesso di causalità;

5)

la erronea applicazione dell’articolo 583 comma 1 numero 2 c.p., per insussistenza della aggravante
dell’indebolimento permanente di un organo.
Tale circostanza è stata affermata soltanto in ragione della avulsione di un dente e\o
mobilizzazione di due denti, mentre non risulta per nulla affrontata, nella sentenza, la questione
della idoneità, di tali eventi, ad aver determinato, in concreto, un pregiudizio della funzione
dell’organo della masticazione del querelante.
Semmai, il perito avrebbe negato, nella sua relazione scritta, che vi sia stato un deficit funzionale;

6)

il vizio della motivazione con riferimento all’entità della pena e al bilanciamento delle circostanze,
tenuto conto della personalità dell’imputato, incensurato e lavoratore, nonché protagonista di un
fatto isolato;

7)

il vizio della motivazione e la violazione dell’articolo 185 c.p. in relazione all’entità del danno
liquidato, soprattutto essendo stata valorizzata una circostanza non specificamente descritta, ed
essendo state ritenute risarcibili spese eccedenti le medie di mercato.
Il danno morale sarebbe stato quantificato senza parametri certi, al pari del danno futuro.

1

Deduce

In data 17 settembre 2013 è stata presentata una memoria difensiva con richiesta di
riconoscimento della prescrizione.
Il ricorso è fondato nei termini che indicheranno.
Non è condivisibile — seppure non può dirsi manifestamente infondata- la prospettazione difensiva
effettuata nel primo motivo di ricorso.
Come segnalato nell’atto di impugnazione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio
secondo cui l’aggravante dell’indebolimento permanente non ha carattere progressivo rispetto a quella
relativa alla durata della malattia, potendo, dalle lesioni, derivare una malattia per un tempo inferiore ai
l’una, non contesta, in luogo dell’altra, contestata, implica mancanza di correlazione tra accusa e sentenza
(Sez. 5, Sentenza n. 1067 del 28/06/1996 Ud. (dep. 31/07/1996) Rv. 205988).
Si tratta, però, di un principio affermato con riferimento ad una fattispecie invertita rispetto a quella in
esame, posto che, in quell’occasione, era stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 583, comma primo, n. 1
cod. pen. (durata della malattia superiore ai 40 giorni), la quale non era stata contestata, mentre era stata
esclusa la circostanza dell’indebolimento permanente, contestata.
Il principio, invero, potrebbe anche porsi come di carattere generale ove ne ricorressero i presupposti ma
non si attaglia al caso di specie, nel quale, pur contestata una malattia di durata superiore ai 40 giorni,
invece risultata non tale, l’imputato si è trovato tuttavia a difendersi da una fattispecie descritta, nel capo
di imputazione, mediante anche altri elementi di fatto capaci , senza evidenti incertezze, di prefigurare la
diversa aggravante , pure formalmente non contestata.
Sono stati infatti menzionati gli eventi della avulsione completa di un dente incisivo centrale e della
mobilizzazione di altri due incisivi: una situazione in relazione alla quale, peraltro, appare operativa e
calzante la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra la fattispecie criminosa di cui all’art.
583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l’avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far
riferimento alla naturale funzionalità dell’organo, indipendentemente dalla possibile applicazione di una
protesi dentaria (Sez. 2, Sentenza n. 32586 del 03/06/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 247979; Conformi:
N. 8569 del 1984 Rv. 166126, N. 14768 del 1989 Rv. 182417).
Orbene, in materia, è consolidato il principio, più volte affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte,
secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto
occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si
riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine
volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi
nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del
15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051).
Sulla scorta dei rilievi appena formulati, il ricorso, non inammissibile, deve ritenersi essere stato idoneo ad
instaurare un valido rapporto processuale, con la conseguenza che il termine della prescrizione ha
continuato a decorrere anche dopo la pubblicazione della sentenza di appello ed è interamente maturato il
2 ottobre 2012.
In tale situazione, gli ulteriori quattro motivi di ricorso (il sesto motivo resta assorbito, essendo relativo al
trattamento sanzionatorio), tutti volti a rappresentare pretesi vizi di motivazione , debbono ritenersi
sottratti all’esame di questa Corte in virtù del principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione
del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il
2

quaranta giorni e comunque l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Pertanto, ritenere

giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa
estintiva (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275).
Ad ogni buon conto, agli effetti civili, deve darsi atto della infondatezza dei motivi stessi.
Il secondo motivo è addirittura inammissibile perché ripropone la questione della non adeguata disamina
della credibilità della persona offesa che avrebbe riferito circostanze contraddette dalla certificazione
sanitaria, trascurando completamente- la difesa- di considerare che, al contrario, il giudice del merito ha
rilevato proprio la corrispondenza della versione della persona offesa con la documentazione sanitaria,
nella quale risultano attestate lesioni non solo al volto, ma anche al gomito, compatibili con la dinamica dei
fatti descritta dal querelante.
La Corte territoriale ha escluso che vi sia la prova di un comportamento della persona offesa che possa
avere in qualsiasi modo giustificato, anche solo dal punto di vista putativo, la convinzione dell’imputato di
doversi difendere da un pericolo alla propria incolumità.
La difesa contrappone, alla completa ricostruzione del fatto operata in sentenza, la prospettazione di
circostanze del tutto eventuali e ipotetiche che non vengono neppure attribuite a specifiche dichiarazioni
difensive dell’imputato.
Il quarto motivo è inammissibile perché formulato senza il rispetto dei criteri posti dall’articolo 581 c.p. p. In
punto di specificità delle ragioni di fatto e in diritto che debbono sorreggere una doglianza.
Il quinto motivo ha trovato risposta già nelle osservazioni sopra formulate, costituendo costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello di ritenere che la eventuale applicazione di una
protesi dentaria è circostanza del tutto incapace di far venire meno la sussistenza della aggravante
dell’indebolimento permanente dell’organo masticatorio, derivante dalla avulsione anche soltanto di un
dente incisivo.
Anche il motivo di ricorso riguardante l’entità del danno risarcito risulta proposto mediante espressioni
generiche che non indicano, quindi, cifre e parametri nella maniera specifica richiesta dal codice di rito.
PQM
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta
il ricorso agli effetti civili.
Così decis ’14 ottobre 2013

Il terzo motivo non è ricevibile perché versato in fatto.

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