Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 351 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 351 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. D’AMICO AGOSTINO N. IL 07.12.,1967
2. FRONCILLO GIULIA N. IL 23.09.1967
Avverso la ordinanza del GIP presso il TRIBUNALE di NAPOLI del 08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2013 il GIP presso il Tribunale di Napoli rigettava
la richiesta di dissequestro avanzata dalla difesa di D’Amico Agostino e Froncillo
Giulia in relazione alla somma di denaro di C 26.500,00 di cui erano stati trovati in
possesso.
2. Avverso tale decisione proponevano ricorso il D’Amico e la Frongillo lamentando la
violazione dell’art. 606 1 comma lett. b) ed e) c.p.p in relazione all’art. 253 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Lamentano infatti i ricorrenti la mancanza di motivazione del
provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie;
tuttavia il provvedimento impugnato, pur facendo generico riferimento a dette
esigenze, in realtà aderendo alla richiesta contestualmente formulata dal PM ha
disposto – dopo averne verificato con motivazione congrua e su cui comunque i
ricorrenti nulla osservano- la sussistenza dei presupposti per l’adozione dì tale
provvedimento- il sequestro preventivo delle banconote.

Data Udienza: 09/07/2013

In particolare, infatti, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus dei reati
ipotizzati e dei presupposti per la confisca ex art. 240 c.p. nonché per la confisca
obbligatoria ex art. 12 sexies legge n. 356/1992.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna ex art. 616 c.p.p. della
parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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