Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35099 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35099 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GROSSI LICIA IOLANDA N. IL 24/02/1964
avverso la sentenza n. 4460/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/06/2013

Data Udienza: 17/07/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
‘40.5-e o \s-b(2– Sc kk_AP
che ha concluso per )1 \
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t.
L’odierna ricorrente, infatti, ha riportato, in data 9.6.05, una prima condanna da parte del Tribunale
di Lucca (irrevocabile il 9.12.05) per due reati: violazione continuata dell’art.37 1.n.689/81 e

anni due di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, e al risarcimento dei danni in favore della

omesso versamento continuato delle ritenute previdenziali e assistenziali, commessi dal gennaio
all’agosto del 2001.
Successivamente, in data 15.2.07, alla Grossi è stata applicata la pena ai sensi degli artt.444 SS.
c.p.p.— e ritenuta la contestata recidiva – , di mesi due, giorni 15 di reclusione ed € 250,00 di multa,
in continuazione a quella irrogata con la precedente sentenza del 9.6.05, ancora per omesso

2001).
Sussistevano quindi tutte le condizioni di legge per contestare ancora all’imputata, nel
procedimento in esame, la recidiva, in relazione al ‘nuovo’ reato di bancarotta semplice commesso
il 4.4.07, data in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento della 3G s.r.1., società
amministrata dalla Grossi.
Nel ritenere corretta l’applicazione della contestata recidiva, i giudici di appello hanno quindi
considerato, non certo illegittimamente, < le molteplici violazioni penali poste in essere dalla Grossi nella gestione della propria attività imprenditoriale>, reputandole, non arbitrariamente né
illogicamente, tali da denotare la sua inclinazione a esercitare la predetta attività < in disprezzo delle norme di legge > e perciò < significative di una specifica capacità a delinquere >, considerato anche
che proprio dal verbale dell’esame del curatore fallimentare (di cui all’allegato 3 al presente ricorso)
risulta che la società fallita ha operato comunque fino al 2002 (anno reputato dal curatore ), da ciò derivando l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui anche i
fatti di bancarotta erano contigui a quelli di cui alle precedenti sentenze di condanna e non
autorizzavano i giudici di merito a considerare la ricaduta nel reato sintomatica di una più marcata
pericolosità dell’imputata.
Peraltro, la pena come determinata per la contestata recidiva, è illegale.
I giudici, infatti, hanno operato un aumento del terzo, ex art.99 comma 1 c.p.p., senza considerare il
disposto di cui all’ultimo comma di detto articolo, dovendosi osservare che le sentenze che

versamento continuato delle ritenute previdenziali e assistenziali (dal maggio al settembre del

comporterebbero la contestazione della recidiva sono due, ma la seconda è passata in giudicato
dopo la data del reato per cui si procede.
Pertanto, essendo la pena applicata alla Grossi di soli mesi due e giorni dieci di reclusione, il
massimo applicabile attualmente, a titolo di recidiva, è di mesi due e giorni dieci e non di sei mesi
come determinato dai giudici territoriali.

sei di reclusione determinata come aumento per la recidiva, che va ridotta a mesi due e giorni dieci
di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di mesi sei di reclusione
dell’aumento di pena per la recidiva, che riduce a mesi due e giorni dieci di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 17 luglio 2014
IL CONSIGLIERE estensore

121:SINTE
\

La sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio limitatamente alla misura di mesi

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