Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35098 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35098 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
BETTOLI GIUSEPPE N. IL 05/03/1954
avverso la sentenza n. 249/2008 GIUDICE DI PACE di LANCIANO,
del 10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. MAURIZIO FUMO
. .
curatore Generale in ersona

Udito, per 1 parte civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 05/06/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Izzo che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso del PG.

1. Bettoli Giuseppe, imputato dei delitti di cui agli articoli 81 cpv – 594-612 cp in danno
di Longo Olindo, è stato assolto per non aver commesso il fatto dal giudice di pace di Lanciano.
Il giudicante, premesso che la identità fisica dell’imputato non era certa, in quanto il nome
dell’aggressore era stato suggerito al Longo, che non lo conosceva, da terza persona, presente
ai fatti, rilevato che né il pubblico ministero, né la parte civile avevano tempestivamente
richiesto l’espletamento di atto di ricognizione personale nei confronti dell’imputato (rimasto
contumace), osservato che nessun accertamento di merito era stato condotto in fase di
indagini preliminari, ha ritenuto le parti decadute dall’esercizio di tale mezzo di prova e,
parimenti, ha ritenuto di non dover attivare la procedura di cui all’articolo 507 cpp.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello dell’Aquila e
deduce violazione di legge processuale, in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto fare
applicazione dell’articolo 507 del codice di rito e ordinare l’accompagnamento dell’imputato,
procedendo quindi alla ricognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza
impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al medesimo ufficio del giudice di pace (in
persona di diverso magistrato).
2. Invero, premesso che la previsione del potere officioso di integrazione probatoria in
dibattimento trova applicazione anche nel procedimento dinnanzi al
giudice di pace (ASN 200921232-RV 243945), va chiarito che il giudicante non dà certo
adeguata motivazione del mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, dopo aver dichiarato
la decadenza del pubblico ministero dalla prova testimoniale per mancata citazione dei
testimoni, limitandosi ad addurre l’inerzia probatoria dell’organo dell’accusa (ASN 201120306RV 250355).
2.1. Oltretutto si legge nella sentenza impugnata che il giudice di pace ha fatto ricorso
alla procedura di cui all’articolo 507 cpp per ascoltare il teste Di Campli Raffaele (vale a dire
colui che aveva indicato alla persona offesa le generalità dell’aggressore); non si comprende
quindi in base a quale logica ha deciso doversi arrestare nell’accertamento dei fatti.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Lanciano.
Così deciso in Roma il giorno 5 de mese di giugno dell’anno 2013.-

CONSIDERATO IN FATTO

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