Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35095 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35095 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAUNOVIC GABRIELLA N. IL 05/05/1950
avverso la sentenza n. 7796/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
f
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv/’
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2014

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Paunovic Gabriella, avverso la sentenza della Corte di appello di
Bologna in data 15 novembre 2013, con la quale – a parte la modifica del trattamento
sanzionatorio- è stato ribadito il giudizio di responsabilità in ordine al reato continuato di furto

Deduce
1) la mancata assunzione di prova decisiva.
Si trattava delle dichiarazioni dei medici psichiatri che avevano avuto in cura ed
osservazione, da lungo tempo, la imputata, soggetto affetto da psicosi cronica
depressiva .
La testimonianza di costoro era stata ritualmente richiesta ed ammessa in primo grado
dal giudice che, tuttavia, dopo la disposizione di perizia psichiatrica, aveva revocato il
mezzo probatorio già ammesso.
Il perito aveva però formulato le proprie conclusioni sulla base di un unico e
insufficiente colloquio, per di più, valutando il materiale documentale offerto dalla difesa
e non anche, come invece imposto dal giudice, quello esistente presso enti pubblici.
D’altra parte, evidenzia il difensore che, sulla base di analoghe testimonianze, la
Paunovic aveva già conseguito pronuncia di difetto di imputabilità ex artt. 85 e 88 cp ,
da altra imputazione di furto, per fatto del 2007.
In altri termini, la sentenza manifesterebbe l’evidente difetto di non contenere la
valutazione anche della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e capace di dare
2)

luogo al dubbio sulla responsabilità;
la prescrizione del reato.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Partendo dalla seconda doglianza, ne va subito evidenziata la manifesta infondatezza posto che
il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi, è destinato a maturare non prima del 15
giugno 2014.
In ordine alla prima doglianza, d’altra parte, nella sentenza impugnata si rinviene una
motivazione esaustiva relativamente agli stessi temi già sottoposti alla Corte territoriale.
La rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere alcuni medici psichiatri che
avevano avuto in cura la imputata è stata correttamente esclusa per il rilievo che non ricorreva
la ipotesi della incompletezza della istruttoria medesima.
Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto di doversi affidare, anziché a dei consulenti di
parte, ad un perito, il quale aveva esaminato la documentazione disponibile, dalla quale
desumere le diagnosi già formulate nei riguardi della imputata e la quantità e qualità dei
ricoveri subiti in precedenza, ed aveva concluso nel senso della

non apprezzabilità di un

rapporto eziologico tra la condizione psichica della prevenuta e i comportamenti di borseggio
dalla stessa posti in essere al mercato rionale di Massa Lombarda.
Non vi è motivo alcuno per ritenere concretamente che la documentazione attestante i
precedenti sanitari della imputata avesse un contenuto sostanzialmente diverso rispetto a
quanto i medici indicati come testimoni avrebbero potuto riferire.
Ne consegue che il giudizio della Corte di Bologna, a proposito della non decisività della
sentenza di proscioglimento , emessa nei confronti della imputata per fatti successivi a quelli di
causa, e ricognitiva di uno stato di non imputabilità, non è manifestamente illogico , tanto più
che il disturbo borderline di personalità, pure riconosciuto dal perito del presente processo,
risulta caratterizzato da ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi con la caratteristica
1

e tentato furto, commesso il 15 dicembre 2006.

della transitorietà, sicchè l’affermazione del perito- e poi del giudice- secondo cui tali episodi
maniacali non risultano avere connotato le condotte di furto in esame, appare del tutto
congruente ed idonea a giustificare la conclusione di piena rimproverabilità anche soggettiva
della condotta della Paunovic.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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