Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35092 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35092 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED ABDEL RAHMAN ABDEL AZIZ N. IL 01/02/1987
avverso la sentenza n. 6096/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
O eck.u.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2014

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione, Mohamed Abdel Rahman Ahmed Abdel Aziz, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Milano in data 21 maggio 2013, con la quale è stata
confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di cui agli articoli 477 – 482

Deduce
1) la violazione degli articoli 477 e 482 cp.
Gli articoli citati puniscono una condotta che violi la pubblica fede, sul presupposto che
il documento che si ritiene contraffatto, sia anche valido.
Nel caso di specie, la patente egiziana avrebbe costituito titolo di abilitazione alla guida
in Italia soltanto nei limiti di quanto previsto dall’articolo 135 del Codice della strada e
cioè se fosse stata conforme alle convenzioni internazionali, fosse stata accompagnata
da una traduzione e che il relativo detentore si trovasse in Italia da meno di un anno.
Ed invece, nel caso di specie, tutti i requisiti descritti mancavano, dovendosi anche
considerare provata la presenza dell’imputato in Italia da oltre un anno, alla luce
dell’attribuzione al medesimo, nel 2005, del codice fiscale.
In altri termini, il documento in questione era tamquam non esset e , la contraffazione
di esso, del tutto innocua.
Cita, il difensore, giurisprudenza di merito in tal senso;
2) il vizio della motivazione.
La Corte d’appello aveva menzionato giurisprudenza relativa non già alla contraffazione
ma all’utilizzo di un documento contraffatto ed esibito in relazione all’apparente natura
dell’atto stesso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’assunto difensivo sviluppato nel primo motivo di ricorso è quello della pretesa inutilità del
falso – pacificamente accertato e non contestato- sul presupposto che sarebbe stato realizzato
su documento sostanzialmente inesistente per la realtà giuridica italiana e dunque non
costituente materia sulla quale si dispiegano gli effetti della fede pubblica.
Ed invece, in senso del tutto contrario, deve ricordarsi che anche la patente straniera, di
soggetto extracomunitario, per quanto residente in Italia da oltre un anno, costituisce
documento capace di produrre effetti giuridici apprezzabili nello Stato italiano, tant’è vero che,
chi possiede e si avvale, nelle condizioni dette, del documento rilasciato dallo Stato straniero e
ancora in corso di validità, non è equiparato a soggetto privo di patente di guida e non
risponde del reato contravvenzionale di guida senza patente ma risponde, assai meno
gravemente, di violazione amministrativa, essendo assimilato a soggetto titolare di una
patente scaduta di validità ai sensi dell’articolo 126, comma sette del Codice della strada (Sez.
4, Sentenza n. 30229 del 04/06/2013 Ud. (dep. 12/07/2013 ) Rv. 255906; conformi: N. 3699
del 1999 Rv. 213144, N. 22059 del 2012 Rv. 252961).
Pertanto , analogamente a quanto osservato dal giudice del merito, è suscettibile di condotta
lesiva della fede pubblica anche il documento contraffatto del quale l’imputato è stato trovato
in possesso e che si assume essere stato, dallo stesso, alterato con la apposizione di una
fotografia e di scritture di riempimento non originali: documento, come detto, non ritenuto,
dalla legge italiana, tamquam non esset, tanto da ricondurre, alla relativa detenzione ed uso,
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c.p., accertato il 18 gennaio 2009.
L’imputato è stato ritenuto responsabile di avere contraffatto la propria patente di guida,
apparentemente rilasciata dalle competenti autorità egiziane, apponendovi la fotografia e
iscrivendovi le generalità.

In conclusione, deve comunque osservarsi che la attività di contraffazione è caduta su un
documento che, se anche, in ipotesi, non valido, nel caso specifico, per l’abilitazione alla guida
in Italia, tuttavia era conforme ad un originale che, in sé, costituisce titolo in Italia dotato di
rilevanza giuridica e perciò tale, se contraffatto o alterato, da determinare la lesione del bene
giuridico dell’affidamento pubblico riposto nell’atto, in ragione della sua provenienza da
pubblica autorità e della sua capacità abilitativa.
Ragionare diversamente ed accreditare la tesi del falso “inutile”, innestata sull’accertamento
della invalidità del documento, significherebbe giungere al paradosso di ritenere di fatto
impossibile il reato di falso tutte le volte nelle quali esso è posto in essere su documento in sé
inidoneo a produrre effetti giuridici, e cioè proprio nel caso di contraffazione, mentre è
corretto, invece, ritenere, come ha già fatto la giurisprudenza di questa Corte, che il falso è
irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell’atto, e non anche
quando l’atto stesso potrebbe esplicare una qualche efficacia pure in assenza della
falsificazione .
Essendo questo il tracciato del ragionamento del giudice dell’appello, scaturito direttamente dal
genere di censura formulato dalla difesa e volto ad evidenziare la mancanza di fondamento
della tesi in diritto sostenuta nell’appello, appare, altresì, destituita di fondamento la critica,
contenuta invece nel ricorso, dell’essere, quella motivazione eccentrica rispetto al reato
contestato ed addebitato.
Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso non è apprezzabile.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2014
Il
.i’ente
il Cons. est.

una sanzione più blanda rispetto a quella, di natura invece penale, irrogata a chi esercita la
guida senza patente.

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