Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35090 del 21/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35090 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORDA MARIA GRAZIA N. IL 14/12/1965
avverso la sentenza n. 16/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CESENA, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
che ha-eettelese-per-

Udito, per la parte wile, l’Avv

Data Udienza: 21/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 14/02/2013, il Tribunale di Forlì ha
confermato la sentenza del 25/05/2011 con la quale il Giudice di pace di Cesena
aveva dichiarato Maria Grazia Corda colpevole del reato di lesioni in danno di

danni in favore della parte civile. Rileva il Tribunale di Forlì che l’istruttoria
dibattimentale ha consentito di accertare che l’imputata ha spinto la persona
offesa; la teste Brighi ha notato un movimento di Prampolini come se lo stesso
fosse stato spinto, mentre la teste Diotallevi ha riferito di avere visto l’imputata
spingere la persona offesa, aggiungendo di avere assistito al litigio tra i due
trovandosi nella stessa stanza; il teste Comandini ha riferito di avere visto Corda
scagliarsi contro Prampolini con la mano sinistra, graffiandolo al collo. Pertanto,
la testimonianza di Comandini, l’unico ad avere visto l’imputata graffiare sul collo
la persona offesa, ha trovato ampi riscontri nel racconto dei testi Brighi e
Diotallevi. Non sussiste nel caso di specie la circostanza attenuante di cui all’art.
62, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto, anche alla luce dei rapporti
esistenti tra gli interessati, non può dirsi integrato

il fatto ingiusto nella

circostanza di avere Prampolini inviato numerosi messaggi telefonici all’imputata
dopo la fine della loro relazione sentimentale.

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per
cassazione Maria Grazia Corda, articolando due motivi di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erroneità della motivazione in merito alla ricostruzione della dinamica
dei fatti. Il giudice di appello ha ritenuto credibile il teste Comandini che si era
ripetutamente contraddetto e aveva solo affermato che gli era sembrato che
l’imputata si fosse scagliata contro la persona offesa. Le testimoni Brighi e
Diotallevi non ricordano con precisione gli accadimenti e non hanno visto
l’imputata graffiare sul collo la persona offesa: la prima ha riferito di non avere
visto tutto bene perché la posizione in cui si trovava non le consentiva ciò e di
avere visto Prampolini sporgersi come se fosse stato spinto, ma di non avere
visto Corda; la seconda si trovava nella stessa stanza, di piccole dimensioni, e
non ha visto Corda graffiare Prampolini, ma si è accorta dei graffi solo dopo che
quest’ultimo era uscito dalla stanza e, dopo qualche minuto, vi era rientrato per
dire che si sarebbe fatto medicare al Pronto Soccorso. Il giudice di appello ha
2

Marcello Prampolini, condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei

omesso di motivare adeguatamente circa la discordanze tra i testi indicati. Se è
vero che Corda ha spinto Prampolini non altrettanto vero né provato è che la
stessa abbia volutamente cagionato lesioni al collo della persona offesa, mentre
appare del tutto credibile che lo stesso Prampolini possa essersi spontaneamente
provocato le lesioni al solo fine di addebitarle all’imputata, anche alla luce del
suo complessivo comportamento, confermato dalle centinaia di messaggi
telefonici con i quali ha vessato Corda nel tentativo di convincerla a riprendere la
loro relazione sentimentale.

applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.2),
cod. pen. Corda aveva denunciato il comportamento molesto di Prampolini ed
era impaurita dall’atteggiamento di questi. La volontarietà della spinta non prova
alcuna volontarietà dell’azione lesiva, non potendosi configurare il reato di lesioni
volontarie. Il giudice di appello ha omesso di applicare la circostanza attenuante
di cui all’art. 62, primo comma, n.2), cod. pen., potendosi invece ravvisare il
fatto ingiusto altrui nell’avere Prampolini inviato numerosi messaggi telefonici e
nei plurimi atteggiamenti provocatori attuati nell’immediatezza dei fatti di cui
all’imputazione.

3. Con memoria depositata il 02/05/2014, la difesa della parte civile
Marcello Prampolini ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente alle spese di difesa sostenute nel grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per plurime, convergenti, ragioni. Sotto un
primo profilo, il motivo deduce questioni di merito, volte a sostenere la tesi
secondo cui le lesioni riscontrate sulla persona offesa sarebbero state dalla
stessa procurate; a tal fine, il motivo, sostanzialmente, sollecita una rivisitazione
esorbitante dai compiti del giudice di legittimità dell’apprezzamento del materiale
probatorio che il giudice di appello ha operato, sostenendolo con motivazione
immune da vizi logici e coerente alla necessaria valutazione globale del
compendio probatorio. E’ assorbente, peraltro, il rilievo della genericità del
motivo. Lungi dall’offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in
considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e
completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si
limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali
testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una

3

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto e all’omessa

inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio
esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all’onere di
completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere,
non essendo sufficiente, per l’apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di
alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep.
14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è
inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità
frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad

quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione
che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 – dep. 16/11/2012, P.M.
in proc. Aprovitola, Rv. 253774).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto deduce questioni
merito. Il Tribunale di Forlì ha rimarcato come, alla luce della ricostruzioni dei
fatti, non risulti possibile che l’imputata abbia graffiato sul collo la persona offesa
colposamente e in modo involontario, essendo emerso dall’istruttoria svolta
come abbia volutamente spinto Prampolini. Per altro verso, il giudice di appello,
richiamando anche i pregressi rapporti tra le parti, ha escluso la configurabilità
del fatto ingiusto in relazione ai numerosi messaggi telefonici inviati da
Prampolini a Corda dopo la fine della loro relazione. La motivazione sui punti
indicati è priva di cadute di conseguenzialità logica, sottraendosi così alle censure
del ricorso, che, sostanzialmente, introduce questioni di merito, sollecitando il
giudice di legittimità ad una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità della valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di
merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma,
che si stima equa, di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché al
rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile,
che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 21/05/2014

una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA