Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3509 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3509 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUTA CARLO N. IL 26/08/1953
avverso la sentenza n. 1586/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale i ersona d l Dott.
che ha concluso per i
0-e/0412

Udito, per la parte civile, l’Avv/ ‘
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 13-7-12 la Corte di Appello di Messina confermava a sentenza
emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo,in data 19/5/2008,nei
confronti di RUTA CARLO ,condannato quale responsabile del reato di cui
all’art.595 CP.-ascrittogli per aver pubblicato su sito internet un esposto indirizzato al
Consiglio Superiore della Magistratura contenente censure dell’attività svolta dal
magistrato Procuratore della repubblica di Ragusa-fatto acc.in data 19/5/2008.
Per tale reato l’imputato era stato condannato alla pena di €1.500,00 di multa nonché
al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile-dott.Fera AgostinoAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore ,deducendo:
1-ai sensi dell’art.606 comma 1 lett.e) CPP.,la illogicità e contraddittorietà della
motivazione,e la mancanza degli elementi costitutivi del reato,nonché il travisamento
della prova.
A riguardo censurava la decisione ritenendo meramente apparente la motivazione
della sentenza,che basava il giudizio di responsabilità su dichiarazioni della persona
offesa ,riportandosi a quanto rilevato dal primo giudice,senza specificare le ragioni
per le quali si ritenevano inattendibili le risultanze favorevoli all’imputato,che la
difesa aveva esibito .Peraltro evidenziava che non erano state valutate le ragioni per
le quali era stata inviata la missiva oggetto di pubblicazione,che conteneva critiche
sull’attività svolta dal magistrato.
Per tali elementi il ricorrente riteneva configurabile il vizio di illogicità della
motivazione.
2-violazione di cui all’art.606 comma i lett.e)CPP.per mancanza di motivazione ,in
riferimento alla richiesta difensiva di riqualificare la condotta contestata nell’ipotesi
di cui all’art.57 CP.di omesso controllo.
3-ai sensi dell’art.606 co.1 lett.b) CPP. deduceva la erronea applicazione della legge
penale,ritenendo sussistente l’esimente prevista dall’art.51 CP.
A riguardo censurava la motivazione articolata “per relationem”-Inoltre evidenziava
che la motivazione ometteva di considerare che l’imputato non intendeva manifestare
opinioni dirette alla persona del magistrato,essendosi limitato a pubblicare una lettera
inviata al C.S.M.da tale AndolinaRilevava altresì a sostegno del gravame, che lo stesso imputato aveva pubblicato un
libro,con il quale censurava l’amministrazione della giustizia nel territorio di Ragusa.
In conclusione osservava che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il
RUTA avesse realizzato condotta idonea a pregiudicare la sfera personale del
soggetto passivo del reato,essendo la critica contenuta nei limiti previsti dall’art.51
CP.,in quanto rivolta all’Ufficio e non al singolo magistrato-

1

Infine rilevava che l’imputato rientra nella categoria di coloro che sono utenti della
comunicazione via internet,che può costituire espressione ulteriore della libertà di
stampa.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero deve evidenziarsi in primo luogo che risulta priva di fondamento la censura
articolata adducendo i vizi della motivazione ,atteso che il testo del provvedimento
impugnato rivela adeguata analisi delle richieste dell’appellante,che risultano
disattese con rilievi articolati in riferimento alle risultanze processuali,che sono state
vagliate,anche ai fini della verifica di fondatezza della tesi difensiva,con specificità
esponendo con logiche argomentazioni i presupposi in base ai quali si ritenevano
sussistenti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione.
Da tali argomentazioni si desume ,sia pure implicitamente,ma con sufficiente
chiarezza la esclusione della esimente di cui all’art.51 CP. ,dato che il giudice di
merito ha manifestato di disattendere la tesi difensiva secondo la quale l’imputato si
sarebbe semplicemente limitato a pubblicare un esposto senza avere intento
diffamatorio.In tal senso l’applicazione della esimente resta preclusa dato che l’autore
della pubblicazione,non risulta avere assunto la posizione di terzo estraneo alle
critiche che venivano rivolte alla A.G.menzionata in persona del singolo
magistrato(v.a riguardo Cass.Sez.V-14.11.2007,n.42085P.C.in proc.PaneraiRV238217-)
Conseguentemente la sentenza non si rivela carente o illogica,né si configura un
travisamento della prova, essendo conforme ai canoni giurisprudenziali di questa
Corte(per cui vale —nella esclusione dei vizi di motivazione-richiamare sentenza
Sez.IV-in data 7/7/2011,n.26660-RV250900,sub art.546 CPP.)-nè risulta censurabile
la motivazione laddove la Corte territoriale richiama le argomentazioni del giudice di
primo grado,non ravvisandosi nel testo della sentenza la mancanza di osservazioni
svolte dal giudice di appello,dando conto delle ragioni per le quali veniva disattesa la
tesi proposta a favore dell’imputato,anche in ordine alla applicazione dell’art.57 CP.
In conclusione si osserva che il reato di cui si tratta risulta estinto per prescrizione,i1
cui termine,ai sensi dell’art.157 CP risulta decorso alla data del 22.11.2012.
Conseguentemente deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata,per essere il reato estinto per prescrizione.
Va infine pronunziato il rigetto del ricorso agli effetti civili.

2

RILEVA IN DIRITTO

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Il Consigliere relatore

Roma,deciso in data 4 ottobre 2013.

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