Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35086 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35086 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia
nel procedimento nei confronti di
Rota Elsa, nata a Brembatel’11/08/1938

avverso la sentenza del 17/04/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

1

Data Udienza: 21/05/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata Elsa Rota veniva ritenuta responsabile del reato
continuato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in Brembate fino al
22/03/2012 in danno di Ivana Suardi, e condannata alla pena di giorni
quattordici di reclusione.
Il Procuratore generale territoriale ricorre sulla determinazione della pena e,
premesso che con la sentenza impugnata venivano riconosciute in favore

comma dell’art. 612 cod. pen., deduce violazione di legge nell’irrogazione della
pena detentivain luogo di quella della multa prevista per la fattispecie non
aggravata del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Anche se con giudizio esplicitato solo con la motivazione, la sentenza
impugnata riconosceva in favore dell’imputato attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante contestata. La pena prevista all’epoca del fatto, per la fattispecie
non aggravata del reato, era quella della multa fino ad C. 51, non inferiore
comunque al minimo previsto in via generale dall’art. 24 cod. pen., per tale
specie di pena, in C. 50, essendo stato il reato commesso in data anteriore
all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 2-ter, legge 14/08/2013, n. 93, che ha
elevato il massimo edittale della pena ad C. 1.032. Erroneamente pertanto
veniva irrogata la pena detentiva.
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio
con la rideterminazione della pena in C. 51 di multa.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, che ridetermina in C. 51 di multa.
Così deciso in Roma il 21/05/2014

dell’imputata attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui al secondo

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