Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35084 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35084 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOTTI PIETRO N. IL 23/03/1959
GUERRA SANDRO N. IL 20/01/1958
avverso la sentenza n. 6038/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 21/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione. Udito altresì per i ricorrenti l’avv. E. Colombo (in sostituzione
dell’avv. D. Buongiorno per Sandro Guerra), che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza per i motivi indicati nei ricorsi, in subordine per
Ciotti la declaratoria di incapacità di intendere e di volere, e in via ulteriormente
subordinata, la declaratoria di prescrizione.

1. Con sentenza in data 11/03/2008, il Tribunale di Milano aveva dichiarato
Pietro Ciotti e Sandro Guerra colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta, per
avere nell’ambito di Proes Impianti s.r.I., dichiarata fallita il 19/10/2000 – il
primo quale amministratore unico tra giugno e ottobre 2000 e in precedenza
quale amministratore di fatto, il secondo quale amministratore unico tra ottobre
1999 e giugno 2000 – distratto ovvero dissipato l’importo di alcuni pagamenti
fatti figurare prevalentemente per cassa (e dunque con denaro contante) a
soggetti terzi, in assenza di alcun reale rapporto sottostante, pagamenti relativi
a lire 81.240.000 pagati a vista a Polytechna s.r.l. e a lire 25.000.000 a TTC
s.r.I.; esclusa per Guerra la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di
bancarotta ed applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche – per
Ciotti equivalente alla predetta circostanza aggravante – Ciotti era stato
condannato alla pena di anni tre di reclusione e Guerra alla pena di anni due di
reclusione.
Con sentenza deliberata il 17/04/2012, la Corte di appello di Milano ha
applicato a Ciotti l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. e, ritenuta la stessa e le
già applicate circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
aggravante, rideterminava la pena in anni uno e mesi di quattro di reclusione,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione Pietro Ciotti, congiuntamente al difensore avv. Enrico
Colombo, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla qualità di
amministratore di fatto dell’imputato. La Corte di appello ha riconosciuto la
qualità di amministratore di fatto in capo all’imputato sulla base di circostanze
generiche e contraddittorie, oltre che prive di fondamento: l’investimento
operato da Ciotti nella società non era maggioritario, l’imputato non ha mai

RITENUTO IN FATTO

ammesso un suo diretto coinvolgimento nell’amministrazione societaria e non
sono state correttamente valutate le deposizioni dei testi Bianchini, Cantù e
Ciminiera, che hanno concordemente dichiarato che fino al giugno del 2000
avevano trattato ogni questione con Guerra, Gaboardi e Vircillo, escludendo che
in quel periodo Ciotti fosse il loro referente.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sui pagamenti a Polytechna
s.r.l. quando l’imputato era amministratore di diritto della società fallita: la
responsabilità dell’imputato è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni del

esaminato la documentazione relativa al periodo cui si riferiscono le fatture
(luglio/agosto 2000).
Il terzo motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva e
omessa motivazione sul punto: la Corte ha omesso di motivare adeguatamente
in ordine alla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica sulla
documentazione della fallita e l’attività progettuale e di engineering appaltata a
TTC s.r.l. e a Polytechna s.r.l.
Il quarto motivo denuncia errata applicazione della diminuente di cui all’art.
89 cod. pen. La diminuente del vizio parziale di mente non può considerarsi alla
stregua di una mera circostanza attenuante, operando sul piano dell’imputabilità,
sicché la riduzione della pena doveva essere più drastica.

3. Con memoria in data 12/05/2014, il difensore di Pietro Ciotti deduce, in
primo luogo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. A conforto del
quarto motivo di ricorso, produce due consulenze psichiatriche d’ufficio e tre
sentenze (del Tribunale di Biella, del Tribunale di Monza e del G.I.P. del Tribunale
di Milano) con le quali il ricorrente è stato assolto da reati di natura finanziaria fallimentare per difetto assoluto di imputabilità, chiedendo la rilevazione
dell’errore della Corte di appello per non aver riconosciuto all’imputato l’assoluta
incapacità di intendere e di volere. In relazione agli altri motivi di impugnazione,
la Corte ha travisato le affermazioni del ricorrente, che si è limitato a riferire di
aver seguito da lontano le vicende della fallita.

4. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione Sandro Guerra, congiuntamente al difensore avv. Danilo
Buongiorno, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia vizio di motivazione e inosservanza o erronea
applicazione della legge penale. La Corte di appello ha confermato l’affermazione
di responsabilità degli imputati per non essere stati in grado di fornire una

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commercialista di Polytechna s.r.l. sebbene questi abbia riferito ai non aver mai

plausibile ragione del fallimento, laddove il curatore aveva indicato quali cause
dello stesso la crisi del settore impiantisco e i contrasti tra i soci; inoltre, i testi
Bianchini e Fabris hanno dichiarato di avere trattato una sola volta con Guerra,
che dava l’impressione di non contare molto. Dall’analisi degli elementi posti a
fondamento dal Tribunale deve escludersi qualsiasi “certezza fattuale” in ordine
all’effettiva distrazione o dissipazione del patrimonio sociale, potendosi solo
affermare la legittimità del pagamento effettuato a favore di S.R.P.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciano vizio di motivazione,

cod. proc. pen.: in assenza di elementi di prova diretta della colpevolezza del
ricorrente, i giudici di merito hanno violato i principi in materia di valenza
probatoria degli indizi; mentre nessuna prova certa è stata raggiunta in ordine
alla responsabilità dell’imputato, essendo solo risultata la legittimità del
pagamento a favore di S.R.P., i presunti indizi a carico del ricorrente sono privi di
consistenza.
Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio: incomprensibilmente la Corte di merito non ha ritenuto di
applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che i ricorsi, complessivamente valutati, non presentano profili di
inammissibilità, avuto riguardo, in particolare, al primo motivo dedotto da
ciascuno di essi, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti,
considerata la sospensione del corso della prescrizione per la complessiva durata
di 114 giorni, la prescrizione si è perfezionata in data 11/08/2013.
Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano
comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito
degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei

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inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell’art. 192

ricorrenti, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi
della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad
annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in
presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del
rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep.
15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 21/05/2014

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per

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