Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35084 del 09/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 35084 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Radosavljevic Marina, nata a Torino il 25.12.1984
avverso la sentenza n.18445/2012 , Tribunale di Roma ,VIIIa
sezione penale, del 10.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

1

Data Udienza: 09/08/2013

generale, Nicola Lettieri , che ha concluso per l’annullamento con
rinvio ,limitatamente alla pena:

RITENUTO IN FATTO ed IN DIRITTO

Radosavljevic Marina, avv. Antonio Gugliotta

e

avv.Luciano Bason, con due distinti atti, hanno proposto entrambi ricorso
per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha applicato
alla Radosavljevic la pena concordata in ordine ai reati di cui agli
artt.110, 628 co 2 e 337 cod.pen. lamentando ,il primo, vizio della
motivazione il secondo erronea qualificazione giuridica del fatto;
violazione ed erronea applicazione della legge, in articolare per avere il
giudice,diversamente dall’accordo tra le parti, limitato il beneficio della
sospensione condizionale della pena ,alla sola pena detentiva.
2.- E’ fondato il motivo di ricorso relativo alla pena sospesa : ne
consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
2.1 Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte ,in tema di
concessione del beneficio della sospensione condizionale nello speciale
rito, il beneficio può essere concesso soltanto se faccia parte integrante
dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e
specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice.
Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata
devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto
del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i
termini del patto (Rv. 211506; conf. Rv. 241371; N. 819 del 1994 Rv.
196699, N. 7897 del 1994 Rv. 199213, N. 21508 del 2007 Rv. 236719,
n.15079 del 2011 Rv. 250172)
2.2 Nella specie, le parti avevano specificamente concordato la pena
sospesa, senza distinzioni di sorta, come dà atto lo stesso giudicante nel
frontespizio del provvedimento sicchè , per i principi su richiamati , il
patto non poteva essere stravolto ,discrezionalmente , dal giudice.
2.3 Attesa la natura unitaria dell’accordo, l’annullamento investe tutto il
provvedimento impugnato; la sentenza va, pertanto, annullata senza
2

I.-I difensori di

rinvio, per il prosieguo che, se del caso, potrà vedere reiterato l’accordo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Roma.

Così deciso in oma i

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