Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35083 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35083 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Corrente Fabrizio, nato a Taranto il 10/05/1972

avverso la sentenza del 13/03/2012 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Taranto del 27/05/2010, con la quale Fabrizio Corrente era ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Taranto il
27/09/2007 in danno di Gianfranco De Bortolo colpendolo al collo e

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Data Udienza: 21/05/2014

scaraventandolo al suolo; e condannato alla pena di C. 400 di multa, oltre al
risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce mancanza di
motivazione in ordine ai riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, necessari
per il carattere interessato delle stesse e non rinvenibili nelle generiche
risultanze della certificazione medica, e contraddittorietà rispetto al giudizio di
inattendibilità di dette dichiarazioni sotteso all’assoluzione dell’imputato in primo

2. Sulla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deduce violazione di
legge nella mancata derubricazione dell’imputazione nel reato di cui all’art. 581
cod. pen. laddove dalla certificazione medica non emergono apprezzabili
limitazioni della funzionalità fisica della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
inammissibili.
Le censure del ricorrente sono generiche nella mancata indicazione di
concreti motivi che impongano riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona
offesa, di per sé idonee ad integrare la prova del reato (Sez. U, n. 41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) a meno che non emergano dubbi o aspetti
critici sulla loro autonoma attendibilità (Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003,
Assenza, Rv. 225232; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755;
Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016); e comunque
nell’esclusione di detti riscontri nella certificazione medica, che, come osservato
nella sentenza di rimo grado, evidenziava trauma cranico e contusioni alla spalla
sinistra della persona offesa, esiti compatibili con la riferita dinamica aggressiva.
Manifestamente infondato è poi il rilievo di contraddittorietà con l’assoluzione del
Corrente dall’imputazione di ingiuria, che nella sentenza impugnata si
rammentava essere stata motivata non con l’inattendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa sul punto, ma sul carattere meno dettagliato di tali
dichiarazioni con riguardo al reato in esame.

2. E’ altresì inammissibile il motivo proposto sulla qualificazione giuridica del
fatto come reato di lesioni anziché di percosse.
La censura non risulta dedotta con l’atto di appello; ed è comunque generica
nell’esclusione di apprezzabili limitazioni alla funzionalità fisica della persona
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grado per il contestato reato di cui all’art. 594 cod. pen..

offesa, a fronte di quanto detto in precedenza sulle conseguenze constatate nella
certificazione medica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 21/05/2014

Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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