Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35082 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35082 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SESTITO IVAN N. IL 04/10/1982
avverso la sentenza n. 21/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E,0 .(A. Q 1
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Data Udienza: 20/05/2014

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza del 12/11/2012 la Corte d’assise d’appello di Palermo,

decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa
Corte, ha, in riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Palermo,
condannato Ivan Sestito alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del
danno, avendolo ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario in danno
di Rosario Portinaio, di tentata rapina e dei connessi delitti in materia di armi.
1.1. La Corte territoriale ha dato atto di avere proceduto, con l’osservanza delle

Faso, dichiarando inutilizzabili le sue precedenti dichiarazioni, anche ai fini delle
contestazioni difensive; ciò posto, ha rilevato che il complesso delle risultanze
istruttorie – e, in particolare, il fatto che per ragioni logiche doveva essere stato
il Sestito ad estrarre le chiavi dal cruscotto dell’autovettura della vittima, per
agevolare la realizzazione del reato – consentiva di ritenere dimostrata la
partecipazione dell’imputato alla tentata rapina in danno della persona offesa,
talché, dovendo reputarsi, per il principio del favor rei, che fosse stato il correo
Maurizio Gentile ad esplodere i colpi di pistola che avevano provocato il decesso
del Portinaio, ha attribuito la responsabilità dell’evento al Sestito, ai sensi
dell’art. 116 cod. pen.
2.

Nell’interesse del Sestito sono stati proposti distinti ricorsi, uno a firma

dell’avv. Taormina, l’altro a firma dell’avv. Oddo.
3. Il ricorso a firma dell’avv. Taormina si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale attribuito al Sestito la condotta di estrazione delle chiavi dal cruscotto
della Mercedes della vittima, laddove, al momento del fatto, le chiavi erano
inserite, come dimostrato dal funzionamento dei fari anabbaglianti e della radio.
3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale affermato la responsabilità del Sestito, pur avendo riconosciuto
l’inattendibilità della dichiarazione del teste Lo Faso, il quale aveva dichiarato che
l’imputato, in un momento di instabilità emotiva, gli aveva riferito di essere
l’autore dell’omicidio.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’art. 116 cod. pen., per avere
la sentenza impugnata affermato la responsabilità del Sestito per concorso
anomalo, sebbene la decisione di rapinare il Portinaio fosse il risultato
dell’autonoma ed esclusiva deliberazione del coimputato Gentile.
3.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi di motivazione, quanto alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale
applicato una riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche molto
inferiore ad un terzo, nonostante il riconoscimento dello stato di soggezione
1

forme previste dagli artt. 210 e 63 cod. proc. pen., all’esame del teste Aurelio Lo

dell’imputato nei confronti del Gentile e l’apporto collaborativo fornito ai fini della
ricostruzione dei fatti.
4. Il ricorso a firma dell’avv. Oddo si affida ad un unico, articolato motivo, con il
quale si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali.
Le censure del ricorrente si sviluppano secondo varie direttrici, tese a
valorizzare: a) l’assenza di elementi idonei a comprovare l’esistenza di un
accordo tra il Sestito e il Gentile, in ordine alla commissione della rapina, e
comunque la mancanza di qualunque condotta agevolatrice della stessa; b) il

logicamente incomprensibile, era un dato incerto, in quanto non sorretto dal
mutevole contenuto delle relazioni della Polizia, succedutesi dopo il sopralluogo e
destinate a descrivere lo stato del veicolo; c) l’assoluta inattendibilità del Lofaso;
d) l’esistenza di altre causali, emerse dall’audizione dei testimoni, e
l’incompatibilità della dinamica dell’episodio, per come ricostruita dalla sentenza
impugnata, con le risultanze obiettive.
Considerato in diritto
1. I primi tre motivi del ricorso proposto dall’avv. Taormina e l’unico motivo del
ricorso proposto dall’avv. Oddo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono fondati, nei termini che seguono.
In realtà, la stessa Corte territoriale, pur muovendo da un giudizio di
complessiva attendibilità delle dichiarazioni del Lofaso, ha escluso di poter porre
a base della sua decisione, l’affermazione di quest’ultimo, secondo il quale il
Sestito, in un momento di prostrazione, gli aveva confessato di aver commesso il
delitto. La sentenza impugnata, infatti, precisa che il carattere instabile, nervoso,
istintivo del Sestito potrebbe averlo indotto a dare della sua condotta una
descrizione non corrispondente al vero.
Proprio muovendo da questa premessa, la Corte d’assise d’appello ha colto il
fondamento della responsabilità nell’art. 116 cod. pen., ritenendo che ad
esplodere i colpi di pistola sia stato il Gentile.
In siffatta cornice diviene decisivo l’accertamento della sussistenza di elementi
idonei a consentire di attribuire anche all’odierno ricorrente il tentativo di rapina
in danno del Portinaio.
E, tuttavia, osserva la Corte che tale conclusione non è sorretta da elementi
concludenti.
Esclusa la necessità, ai fini della configurabilità del concorso, di un previo
concerto, si rileva che la stessa sentenza impugnata assume come determinante,
in assenza di elementi idonei a rivelare un accordo in vista della commissione
della rapina, il contributo che il Sestito avrebbe dato, estraendo le chiavi dal
cruscotto dell’autovettura della vittima. La medesima sentenza, infatti, reputa
2

fatto che la rimozione della chiave da parte del Sestito, oltre ad essere

credibili le dichiarazioni del Sestito di non avere puntato la pistola contro il
Portinaio.
Ciò posto, anche a voler ammettere che le chiavi dell’autovettura siano
effettivamente state estratte, al fine di arrestare la marcia del veicolo, prima che
il Gentile puntasse la pistola contro il Portinaio (ciò che appare insicuro, non solo
alla luce delle contrarie dichiarazioni del Sestito, ma anche dell’astratta
possibilità – apoditticamente ritenuta illogica dalla sentenza impugnata – che sia
stato proprio il Portinaio, minacciato dal Gentile, a fermare l’autovettura e a

razionalmente necessario che tale azione sia stata compiuta dal Sestito e non dal
medesimo Portinaio.
L’argomento logico utilizzato dalla Corte territoriale, secondo la quale, in
quest’ultimo caso, la vittima avrebbe portato le chiavi con sé per evitare di
essere inseguito con il veicolo dai due malfattori, non coglie nel segno, tenuto
conto della concitazione del momento e dell’esigenza, chiaramente avvertita
dalla vittima, di sottrarsi, nel più breve tempo possibile, alla minaccia subita.
In definitiva, poiché l’affermazione di responsabilità in relazione all’omicidio
riposa esclusivamente sull’attribuibilità al Sestito del tentativo di rapina, che, a
propria volta, trova il suo fondamento in un ragionamento presuntivo
assolutamente inidoneo a superare la soglia del ragionevole dubbio, in difetto di
ulteriori elementi, la sentenza va annullata senza rinvio per non avere l’imputato
commesso il fatto.
2. Le suesposte considerazioni consentono di ritenere assorbito il quarto motivo
del ricorso proposto dall’avv. Taormina, concernente la determinazione del
trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere il Sestito commesso il
fatto.
Così deciso in Roma il 20/05/2014

Il Componente estensore

II,P sidente

tentare la fuga), resta da considerare che non vi è nessun motivo per ritenere

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