Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35075 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35075 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Sirianni Santo, nato a Saint Raphael (Francia) il 26/01/1961
avverso la sentenza emessa il 04/04/2012 dalla Corte di appello di Milano
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Santo Sirianni ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante – per quanto oggi di interesse – la conferma delle statuizioni di
cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 31/03/2005 nei confronti
del predetto imputato (la decisione di primo grado era invece riformata con
riguardo alla posizione di Fernando D’Arpino Fusar Poli, deceduto
tempore).

medio

Il prevenuto risulta essere stato condannato a pena ritenuta di

giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della
Lumo s.r.I., dichiarato nel 1998: l’addebito riguarda la presunta distrazione o

Data Udienza: 18/04/2014

dissipazione del patrimonio sociale, realizzata attraverso la cessione alla Sure
Holding s.r.I., senza che ve ne fossero ragioni giustificative, di un credito per 360
milioni di lire che la fallita vantava nei confronti di altra società (Edilmonari
s.p.a.). Secondo la rubrica, la predetta operazione si assumeva posta in essere
dal Sirianni – in concorso con altri – nella veste di amministratore di fatto della
Lumo: nella sentenza di primo grado, peraltro, il ruolo dell’imputato veniva più
propriamente ritenuto quello di un concorrente nella condotta distrattiva
materialmente realizzata dal legale rappresentante dell’epoca (Eugenio Borelli,

dello stesso Sirianni).
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 216 legge fall. e 2914, n. 2, cod. civ., nonché mancanza e manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nell’interesse del Sirianni si fa rilevare che il citato art. 2914 prevede INE che
la cessione di un credito sia opponibile ai creditori del soggetto cedente soltanto
se notificata al debitore con atto avente data certa ed a mezzo di ufficiale
giudiziario: ciò non si era verificato nel caso di specie, con la conseguenza che la
cessione de qua non avrebbe potuto intendersi opponibile ai creditori della Lumo
s.r.I., e che il curatore fallimentare avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della
Edilmonari, anch’essa fallita. In ogni caso, essendo emerso che la Lumo
svolgeva funzioni di “ufficio tecnico” della suddetta Edilmonari, un reale credito
della prima verso la seconda non vi era mai stato, derivando soltanto dai
pagamenti che erano dovuti ai dipendenti della Lumo a causa di attività svolte in
favore dell’altra.
Il difensore dell’imputato segnala quindi che l’operazione:
– era comunque intervenuta fra altri soggetti, tutti animati dall’interesse di
liberare la Edilmonari (cui il Sirianni era estraneo) da precedenti esposizioni;
– era stata antecedente all’assunzione della carica di liquidatore da parte del
Borelli, come ritenuto nella sentenza che aveva assolto quest’ultimo in sede di
rito abbreviato, con la conseguenza di minare in radice l’assunto accusatorio a
carico del Sirianni (che si ipotizzava avesse indotto il Borelli, suo dipendente, a
figurare quale amministratore della Lumo).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
In ordine alla materialità dell’addebito, dalla motivazione della sentenza
impugnata si evince che il 23/03/1998 la Sure Holding s.r.l. offriva alla Lumo
(già in liquidazione) la somma di 50.000,00 euro per l’acquisto del 100% del

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liquidatore della società, il quale doveva ritenersi avesse agito dietro istigazione

credito vantato dalla stessa Lumo s.r.l. nei confronti della Edilmonari s.p.a.: ciò
accadeva con formale missiva, nella quale si segnalava che il credito riguardava
un ammontare complessivo di lire 360.507.171, e che l’assai inferiore
corrispettivo di 50.000,00 euro sarebbe stato versato all’accettazione dell’offerta.
Il giorno successivo, la Lumo s.r.l. inviava alla Sure Holding ed alla Edilmonari
una lettera del seguente contenuto: “a seguito della transazione del 23/03/1998
siamo con la presente a comunicarvi che non abbiamo più nulla a pretendere
dalla Edilmonari s.p.a. in liquidazione” (senza peraltro che risultasse ivi attestata

redatta su carta intestata della società fallita, porta la firma del ricordato Borelli,
il quale avrebbe poi dichiarato che era stato proprio Santo Sirianni a
sottoporgliela per la sottoscrizione, nel medesimo contesto in cui gli era stato
prospettato – dal D’Arpino Fusar Poli e dallo stesso imputato, suo datore di
lavoro presso una impresa edile – dì assumere la carica di amministratore della
Lumo s.r.l.
Vero è che il Borelli rilevò le quote della società fallita e vi assunse veste
formale solo il 26/03/1998, ma – come detto – già il 24 era stata accettata
l’offerta della Sure Holding volta a perfezionare la cessione del credito, e sempre
con atto a firma del Borelli, giammai sconfessato da quest’ultimo una volta
divenuto legale rappresentante.

Ergo, non è corretto affermare che il Borelli

sia stato assolto sulla base della mera presa d’atto della consecutio temporum
sopra riportata, e che ne dovrebbe derivare una conclusione di estraneità ai fatti
anche nei confronti del Sirianni (presunto gestore occulto, con il Borelli a fungere
da testa di legno): l’operazione riportata in rubrica fu comunque perfezionata da
quegli stessi soggetti, con il Borelli ad andare esente da addebiti di responsabilità
solo perché ritenuto credibile nella sua ricostruzione dei fatti, secondo cui – v.
pag. 9 della pronuncia oggetto di ricorso – egli aveva accettato di diventare
amministratore della Lumo s.r.l. «senza sapere che cosa comportasse tale
nomina, essendo stato a ciò convinto da Sirianni Santo il quale l’aveva informato
che c’era una società da rilevare perché c’erano dei lavori edili da finire e quindi,
approfittando della fiducia che godeva presso il suo dipendente, l’aveva persuaso
ad entrare nell’affare».
Versione lineare ed assolutamente attendibile, perché coerente con le
risultanze istruttorie circa il ruolo poi concretamente svolto dal Borelli all’interno
della società, essendo al contempo emerso che egli era un semplice carpentiere
da sempre alle dipendenze dell’odierno ricorrente.
Altrettanto pacifica deve ritenersi l’effettività del credito oggetto della
cessione, che risultava financo dal bilancio al 31/12/1997 e dalle scritture
contabili successivamente aggiornate, tanto più che il curatore del fallimento

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la ricezione del pur esiguo corrispettivo paventato). Questa seconda missiva,

della Lumo provò effettivamente ad insinuarsi al passivo della omologa
procedura avviata nei confronti della Edilmonari, ma con esito negativo (proprio
in virtù della cessione più volte ricordata).
A questo punto, premessa la incontestabile configurabilità di una condotta
distrattiva rilevante ex art. 216 legge fall. attraverso la cessione di un credito
senza un corrispettivo commisurato al valore dello stesso (v., da ultimo, Cass.,
Sez. V, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani), non sembra possa assumere rilievo
la previsione, invocata dal ricorrente, di cui all’art. 2914 cod. civ., che al n. 2

intervengano nella procedura esecutiva, “le cessioni di crediti che siano state
notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al
pignoramento”: pur dovendosi ricordare, come più correttamente rilevato dalla
Corte di appello, le disposizioni di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ. in tema di
efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore o di terzi, ai fini della
sussistenza del delitto in rubrica è sufficiente verificare la deminutio patrimonii
che ne sia conseguita. E la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, sia
pure in tema di bancarotta preferenziale ma con argomentazioni certamente ed a
fortiori valide per eventuali ipotesi criminose ex art. 216, comma primo, legge
fall., che il reato ben può sussistere «anche nel caso di cessione di crediti, atteso
che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza
l’incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso
momento si determina il depauperamento del patrimonio dell’impresa fallita,
nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, pro so/vendo e
che, ai sensi dell’art. 1198 cod. civ., quando in luogo di adempimento è ceduto
un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta
una diversa volontà delle parti» (Cass., Sez. V, n. 24105 del 21/04/2004,
Rondelli, Rv 228103).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Sirianni al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/04/2014.

esclude abbiano effetto, in pregiudizio del creditore pignorante o dei creditori che

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