Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35074 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35074 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNUOLO CIRO N. IL 04/11/1982
avverso la sentenza n. 9004/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la rei zione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott.
90%0440
che ha concluso per ‘.

vv
Udito, per la parte civile, 1’A/7
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2014

Con sentenza in data 20.12.12 la Corte di Appello di Napoli pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 11.5.2009,a seguito di rito
abbreviato,appellata da GUADAGNUOLO Ciro,ritenuto responsabile del reato di cui
agli artt. 624-625 n.4 CP per aver sottratto un portafogli(contenente la somma di euro
70,oltre il documento di identità ,con tessera postale e codice fiscale ) in danno di
Palombi Stefano approfittando della distrazione della persona offesa,prelevandolo da
uno zaino.(fatto acc.in data 13.10.2006)Per tale reato la Corte territoriale concedeva l’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP
confermando nel resto la sentenza di primo grado,con la quale erano state concesse le
attenuanti generiche ,ritenute equivalenti all’aggravante,lasciando inalterata l’entità
della pena inflitta dal primo giudice in misura di mesi sei di reclusione,€400,00 di
multa,con la diminuente del rito.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-inosservanza ed erronea applicazione dell’art.597 comma IV CPP.,ai sensi
dell’art.606 co.I lett e) CPP.
A riguardo censurava la decisione evidenziando che,pur avendo riconosciuto
l’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP la Corte di Appello non aveva ritenuto di ridurre
la pena,confermando immotivatamente la definizione del trattamento sanzionatorio
applicato in primo grado.
Pertanto chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamentoInvero,la sentenza impugnata deve ritenersi ,in primo luogo,motivata adeguatamente
in riferimento al trattamento sanzionatorio,avendo specificato le ragioni per le quali
la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo
grado,rilevando l’esistenza di numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato,in
tal senso condividendo il giudizio di equivalenza delle attenuanti,comprensivo della
attenuante riconosciuta ex art.62 n.4 CP.e della entità della pena finale.
Deve pertanto ritenersi infondato l’assunto difensivo inerente alla assenza di
motivazione sulla entità della pena inflitta.
Né appare inficiata la decisione dalla erronea applicazione dell’art.597 CPP.,dal
momento che,secondo il principio sancito da questa Corte- Sez.II,30.5.2001,n.21871? X
Todde- qualora il giudice di primo grado abbia espresso un giudizio di equivalenza
fra attenuanti ed aggravanti,i1 riconoscimento ,da parte del giudice d’appello,su
gravame dell’imputato,di una ulteriore attenuante non implica necessariamente la
modifica di detto giudizio in senso più favorevole all’appellante né,mancando una
tale modifica,una riduzione della pena inflitta,ai sensi dell’art.597 co.4 cpp.Deve dunque essere pronunziato il rigetto del ricorso,condannando il ricorrente al
pagamento delle ulteriori spese processuali.
x

ibir 255 660.

sii,

/

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

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