Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35074 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35074 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIORINO DOMENICO N. IL 30/12/1963
avverso l’ordinanza n. 160/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
22/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ac,,„ ? GrAltv,y_52-eo i

fraej,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 13 agosto 2008 il Tribunale di Modena, in funzione di
giudice dell’esecuzione, deliberando sull’istanza del Pubblico ministero della sede,
dichiarava condonata nella misura di anni tre di reclusione, la pena inflitta a
Maiorino Domenico con sentenza del 22 marzo 2003, divenuta irrevocabile.

2. Avverso la citata ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore

della legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 2, lett. d), in quanto Maiorino era stato
condannato siccome ritenuto colpevole di un delitto (tentato omicidio) aggravato
ai sensi dell’art. 7, d. I. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991 n. 203, in quanto tale espressamente escluso
dall’ambito di applicazione del beneficio.

3. Qualificato da questa Corte il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667
cod. proc. pen., comma 4, il Tribunale di Modena, investito dell’opposizione,
ritenutane la fondatezza, con provvedimento deliberato il 23 novembre 2012: ha
revocato la propria precedente ordinanza del 13 agosto 2008, escludendo
l’applicabilità dell’indulto.

4. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, il quale, anche attraverso una memoria difensiva pervenuta il 31
maggio 2013 ne richiede l’annullamento, deducendo a sostegno
dell’impugnazione che i reati i quali ha subito condanna, contrariamente a
quanto dedotto dal Pubblico ministero opponente, non erano aggravati ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991, ciò desumendosi sia dall’ordine di
esecuzione, che non fa menzione dell’aggravante, sia dalla circostanza che i fatti
a lui contestati (tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, ecc.) erano
stati commessi

e_5_9(iAsErle-d”9911 prima dell’introduzione dell’aggravante speciale

ritenuta ostativa all’applicabilità dell’indulto.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria del 25 febbraio
2013 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando al riguardo che
«l’aggravante risulta dal capo d’imputazione» e che la stessa non risulta «sia
stata esclusa in sentenza».

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.

della Repubblica di Modena, il quale ne denunziava la illegittimità per violazione

Come ha esattamente osservato il Procuratore Generale presso questa Corte,
nella sua requisitoria in atti, nel capo di imputazione il delitto di tentato omicidio
ascritto al Maiorino risulta espressamente contestato come commesso
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen.
È quindi evidente che, a parte l’omissione nell’ordine di esecuzione dell’espressa
citazione della norma di riferimento – il D.L. n. 152 del 1991, art. 7
l’aggravante era stata inequivocamente contestata con riferimento al delitto di
tentato omicidio ed alle imputazioni connesse e la stessa non risulta «sia stata

Orbene, come ritiene la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
n. 10679 del 14/1/2008, ric. De Giglio) il legislatore, con l’uso, nella legge n. 241
del 2006, art. 1, comma 2, lett. d), del termine “ricorre”, ha inequivocamente
espresso la volontà di dare rilievo, come condizione sufficiente per l’esclusione
del beneficio indulgenziale, all’intervenuto accertamento giudiziale della
esistenza degli estremi dell’aggravante di cui alla legge n. 203 del 1991, art. 7, a
prescindere dal fatto che la circostanza stessa abbia o meno nella fase di
cognizione potuto trovare applicazione e produrre gli effetti sul piano processuale
e sanzionatorio che le sono propri.
E l’esclusione dall’area di applicabilità dell’indulto si giustifica, in piena sintonia
con la ratio delle disposizioni ostative contenute nella legge n. 241 del 2006, per
la considerazione delle connotazioni di particolare e qualificata pericolosità
dell’autore del reato che l’aggravante di cui si tratta esprime.
ri-va la circostanza che i reati per i quali il Maiorino ha subito condanna
cÚ commessi il 5 giugno 1991, ove si consideri che l’aggravante speciale
ritenuta ostativa all’applicabilità dell’indulto, è stata introdotta con decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 13
maggio 1991 (n. 110 della serie generale), anteriormente quindi alla
commissione dei reati di cui trattasi.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.

~TATA

esclusa in sentenza».

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