Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35073 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35073 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIANELLO MARIA N. IL 02/05/1934
avverso la sentenza n. 2535/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la re azione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv ./—–Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2014

Con sentenza in data 12.3.13 la C.A. di Palermo riformava la sentenza emessa dal
Tribunale in data 25.1.12 nei confronti di CHIANELLO Maria, dichiarando non
doversi procedere in ordine al reato di cui all’art.48-479(110,61 n.2 CP) perché
estinto per prescrizione; riduceva la pena residua in riferimento alle residue
imputazioni( reato di cui al capo A(art.110-61 n.2-476,co.II CP.,e capo C)reato di cui
all’art.640 CP.in danno dell’INPS.), ad anni uno e mesi uno di
reclusione,confermando le ulteriori disposizioniAll’imputata si addebitava di aver formato,in concorso con pubblici ufficiali,un atto
pubblico falso,consistente nel verbale di visita medica collegiale ,in data 10.4.2002
della Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile,presso la
AUSLn.6 di Palermo,nel quale erano indicate le generalità dell’imputata.
In tal modo risultava addebitata anche la truffa per avere indotto in errore l’INPS che
aveva erogato le somme relative all’assegno di invalidità,per importo complessivo di
€21.1.585,28 dalla data dell’11-2-2002 al 30-9-2009,in virtù del decreto prefettizio del
15-9-2003 ,che era stato revocato solo a seguito dell’accertamento dei reati di cui si è
dettoAvverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore,deducendo:
erronea applicazione della legge penale.
La difesa evidenzia che la Corte non ha valutato le deduzioni difensive,trascurando il
dato rilevante nella specie,che si tratta di imputata analfabeta.
Rilevava altresì che la predetta ricorrente,a seguito della revoca del provvedimento
che riconosceva l’invalidità,aveva ottenuto nuovamente dalla Autorità prefettizia il
riconoscimento dell’invalidità civile.
Pertanto rilevava che erroneamente si era ritenuto che il verbale oggetto di
contestazione fosse falso.
2-erronea applicazione dell’art.640 CP,e dell’art.133-62 bis CP.
Vizi di motivazione,erronea applicazione dell’art.157 CP..
Osservava al riguardo che il reato di truffa era stato accertato fino al 30.9.2009(i
benefici erano stati concessi con decorrenza da gennaio 2002)-Tale illecito risultava
estinto per prescrizione.(ex art.157 co.2 nuovo testo).
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.
RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta parzialmente dotato di fondamento.
Quanto alle censure riferite alla erronea applicazione della legge penale riferita al
giudizio di penale responsabilità dell’imputata per i delitti di falso ex art.476 co.II-61
n.2-110 CP e art.640 CP,deve osservarsi che le argomentazioni della difesa si
rivelano prive di fondamento ed al limite della ammissibilità,stante il generico

RITENUTO IN FATTO

riferimento alle condizioni dell’imputata che si asserisce essere analfabeta,ed alla
ritenuta carenza di validi elementi di prova della falsità del verbale di visita medica
collegiale indicato nel capo di imputazione.
Infatti,dal testo del provvedimento impugnato si desume la puntuale e corretta analisi
degli elementi di prova assunti in dibattimento,idonei a dimostrare l’accertamento
della falsità materiale del verbale di visita medica collegiale attribuito al pubblico
ufficio:–documento che non risultava esistente alla stregua dei dati di protocollo
dell’archivio informatico dell’USL competente pknel registro della commissione
abilitata ad eseguire le visite mediche—
Devono ritenersi infine inammissibili i rilievi che tendono a contrastare l’assunto
accusatorio evidenziando la pretesa incapacità dell’imputata,in quanto
analfabeta,essendo tale rilievo formulato in fatto,e del tutto ininfluente al fine di
escludere il concorso della ricorrente nella materiale falsificazione del documento de
quo. D’altra parte,premesso che l’elemento psicologico del reato di cui all’art.476 CP
si qualifica come dolo generico(v.Sez.V,5/3/1999,n.3004-RV212939-) si deve
evidenziare che in sentenza risulta vagliata anche la condotta manifestata
dall’imputata ed emerge dalle globali osservazioni del giudice dell’impugnazione il
concreto interesse palesato dalla stessa nella vicenda processuale(caratterizzata dalla
mancata impugnazione del provvedimento della Autorità Amministrativa che
revocava il riconoscimento dell’invalidità).
Deve ritenersi infine adeguata e coerente con i dati processuali acquisiti la
motivazione della sentenza con la quale si perviene al giudizio di responsabilità
dell’imputata per il reato di truffa consumata in pregiudizio dell’INPS.,dandosi atto
degli artifizi e raggiri posti in essere dalla ricorrente al fine di conseguire l’illecito
profitto derivante dalla falsificazione di cui al capo che precede.Nè assume rilevanza
l’elemento evidenziato dalla difesa ,ove nel ricorso specifica che-a seguito dei fatti
denunciati alla AG. si era avuto il riconoscimento della invalidità
dell’imputata(argomento ininfluente,a1 fine di vanificare l’accertamento della
contraffazione di verbale di visita medica di cui all’imputazione,e relativo utilizzo del
documento)Si rivelano viceversa dotate di fondamento le deduzioni difensive riguardanti
l’erronea applicazione della legge penale in relazione al decorso del termine di
prescrizione,per il delitto di cui all’art.640 CP.
Invero,premesso che tale delitto si qualifica come reato di danno,a carattere
istantaneo (v.SU. n.1 del 19.1.1999-RV212079-)e si consuma nel momento in cui
viene percepito l’illecito profitto con danno per il soggetto passivo del reato,
nella specie risulta che,alla data della sentenza di appello era decorso il termine di
prescrizione ex art.157 CP,pari ad anni 7 mesi 6 dalla prima erogazione di somme da
parte dell’INPS.all’ottobre del 2006.
Per tali fatti deve dunque essere pronunziato l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza,dichiarando l’estinzione dei reati di truffa ascritti come da
rubrica(capo
r
44,e/go(,154,46t( da ft:Lig

Deve dunque essere rideterminata la pena inflitta a titolo di continuazione,riducendo
il relativo aumento a giorni quindici di reclusione; va pronunziato,nel resto,i1 rigetto
del ricorsoPQM

Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di truffa
commessi fino al mese di ottobre del 2006 perché estinti per prescrizione e
conseguentemente riduce l’aumento per continuazione a giorni 15 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso-

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