Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35072 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35072 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALISTRI GIANFRANCO N. IL 31/08/1958
avverso la sentenza n. 3722/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Geerale in persona 4el,pott
che ha concluso per \
~à0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. Yi

Data Udienza: 09/04/2014

Con sentenza in data 18.6.12 la Corte di Appello di Roma pronunziava la riforma
della sentenza del Tribunale del luogo,in data 30.9.10,nei confronti di CALISTRI
Gianfranco,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.223-216,co.1 n.1 e 2 ,219
L.F. per avere, nella qualità di “amministratore” della sr1.-Servizio Europa-dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale in data 21.7.2006,distratto i beni della
fallita,costituiti da risorse finanziare fornite da un istituto di credito ,e da
un’autovettura Mercedes ottenuta in leasing,che non era stata recuperata Inoltre si addebitava al predetto di avere occultato,in frode ai creditori,omettendo di
consegnarle,le scritture contabili della società,in modo da non consentire la
ricostruzione dello stato patrimoniale.-con aggravante di aver commesso più fatti di
bancarotta fraudolenta.
Per tali reati la Corte territoriale aveva ridotto la pena ad armi due di
reclusione,concedendo i doppi benefici.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-manifesta illogicità della motivazione,in ordine alla applicazione degli artt.223-216
co.1 L. fall.riferiti alla bancarotta patrimoniale.
A riguardo la difesa rilevava che vi era un passivo fallimentare di €36.000,00 e che
era stato addebitato all’imputato uno scoperto di conto corrente di importo pari a
€14.000,00-,erroneamente riferito alle ipotesi di reato,lamentando che la Corte non
aveva valutato la documentazione contabile,e che l’imputato godeva di uno scoperto
del conto per finanziamento concesso dall’istituto bancario.
In tal senso la difesa negava la sussistenza della condotta distrattiva rilevante ai fini
di integrare l’ipotesi di cui all’art.216 L.F.2-per il contratto di leasing avente ad oggetto l’auto Mercedes,evidenziava che il
bene concesso in leasing era rimasto di proprietà della ditta fornitrice,e che pertanto
non rientrava nel patrimonio della società fallita(fl.5).
3-rilevava altresì che l’imputato aveva concesso una fideiussione,ed aveva pagato
direttamente alla società concedente il leasing.
In tal senso affermava che la ditta fallita era garantita dalla predetta
fideiussione(fl.8),prescindendo dal verificarsi del fallimento.
La difesa negava pertanto l’esistenza degli elementi costitutivi del reato.
Deduceva inoltre “illogicità” della motivazione in merito alla contestazione di
bancarotta documentale(f1.11)Sul punto evidenzia che l’imputato aveva denunciato,nel 2004,1a sottrazione della
documentazione inerente al periodo 2001-2002,e che in appello si era data prova di
ulteriore denuncia resa nel 2006,per un furto della documentazione contabile.
Pertanto rilevava che la sentenza risultava viziata da motivazione
apodittica,evidenziando che l’imputato non avrebbe avuto interesse a distruggere la
predetta documentazione(f1.12)-

RITENUTO IN FATTO

• Infine rilevava che nella specie avrebbe potuto trovare applicazione l’ipotesi meno
grave indicata dall’art.217,co.II L.F.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo si osserva che la motivazione della sentenza impugnata risulta
esaustiva e scevra da illogicità,in riferimento alla sussistenza degli elementi
costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta,avendo evidenziato come la società
fallita —della quale l’imputato odierno ricorrente era stato amministratore unico
dall’epoca della costituzione fino alla data del fallimento-aveva un passivo derivante
dal mancato pagamento di tributi e da un debito verso istituto di credito ,conseguente
ad uno scoperto di conto corrente di euro 14.000- ,nonché per canoni di affitto non
versati al titolare dell’immobile ove era collocata la sede sociale;infine era stato
evidenziato il mancato pagamento di rate del leasing per l’auto Mercedes Classe AOrbene risulta evidenziato altresì che l’imputato non aveva dato giustificazioni dello
scoperto bancario,ed il giudice di appello ha disatteso la tesi difensiva con la quale si
precisava che la società era priva di liquidità ,non avendo tale elemento rilevanza ai
fini della responsabilità ex lege dell’amministratore unico,che era tenuto a dare
dimostrazione della effettiva destinazione delle somme destinate alla società stessa.
-Analogamente risulta dettagliatamente analizzata la condotta distrattiva realizzata in
riferimento all’autovettura tenuta in leasing,ponendo in evidenza che l’imputato
aveva continuato ad usare tale veicolo,per fini propri fino alla data del sequestro
avvenuto nel 2010,in tal senso ritenendosi integrata l’ipotesi di reato,per la concreta
sottrazione del bene alla massa fallimentare,rilevando che le deduzioni difensive
tendenti a porre in luce che l’imputato aveva riscattato l’autovettura della
società,attraverso un bonifico bancario di euro 14.700,non valevano a smentire
l’ipotesi di reato,non essendo la somma anzidetta sufficiente a coprire le passività
maturate.A1 pari si era ritenuta ininfluente,ai fini dell’accusa,l’esistenza di
fideiussione che aveva assunto il ricorrente a garanzia del pagamento delle rate di
leasingI suddetti elementi sono stati correttamente valutati nella specie,dal giudice di
merito,rilevando anche che il predetto amministratore non aveva fornito alcuna valida
giustificazione della destinazione delle somme e beni della ditta fallita,ponendosi in
sintonia con i principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte-v.Sez.V-del
28.7.2010,n.29757,D’Agostino a altri-RV248262,per cui —in tema di bancarotta per
distrazione di beni ottenuti in leasing è necessario,ai fini della sussistenza del reato di
cui all’art.216 RD.16.3.1942,n.267-che l’utilizzatore poi fallito sia entrato nella
disponibilità di fatto del bene,essendo nella specie dimostrato alla stregua degli
elementi illustrati dalla Corte territoriale,che la società fallita aveva la disponibilità
del veicolo di cui si tratta.
-Parimenti devono ritenersi prive di fondamento le censure difensive in ordine
all’accusa di bancarotta documentale,essendo a riguardo la decisione adeguatamente

RILEVA IN DIRITTO

motivata,evidenziando l’inattendibilità della versione difensiva fondata su quanto
• aveva esposto con querela l’imputato,riferendosi alla sottrazione della
documentazione contabile della società(risultando tale querela presentata nel 2006 in
epoca contigua a quella della dichiarazione di fallimento)Peraltro si ricorda che il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto
dall’art.216 comma 1 LF. richiede il dolo generico,(v.Sez.V-8.6.2010,n.21872- e tale
figura giuridica si distingue da quella semplice prevista dall’art.217 co.2 L.F.per
l’elemento psicologico,che nella seconda ipotesi è costituito da dolo o
indifferentemente dalla colpa,che sono ravvisabili quando l’agente
ometta,rispettivamente con coscienza e volontà o per semplice negligenza,di tenere la
scritture contabili(v.Sez.V,23-2-2006,n.6769-RV233997-)Orbene,nella specie,risulta rettamente individuata la responsabilità del ricorrente in
relazione alla bancarotta fraudolenta documentale r”17-3Prnir secondo quanto
specificamente illustrato in sentenza,essendosi dimostrata con logiche
argomentazioni la condotta dolosa manifestata dall’imputato in relazione alla omessa
tenuta delle scritture contabili,in assenza di validi elementi favorevoli addotti dal
ricorrente,che era dotato della qualifica di amministratore unico della srl.
Alla stregua di tali rilievi deve essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

(

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