Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35072 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35072 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVEGAS MARCO N. IL 06/09/1977
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PISTICCI, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sP-utite le conclusioni del PG Dott.
-7,2,-gb et2.92 /tzeyAffpj
Ai-A.,2,{ib
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2013

Ritenuto in fatto

1.

Il Tribunale di Matera, pronunciando in funzione di giudice

dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza
proposta da Lavegas Marco, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., la rideterminazione per effetto della continuazione della pena allo stesso
inflitta in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna divenute
esecutive nei suoi confronti, «dettagliatamente indicate nell’istanza».

evidenziando l’insussistenza di un concreto e significativo elemento idoneo a
dimostrare la rappresentazione e progettazione contestuale, sia pure a grandi
linee, dei singoli illeciti commessi, non potendo ritenersi tale la dedotta
condizione di tossicodipendenza dell’istante, in quanto tale condizione è
indicativa del solo movente dei delitti commessi e non anche dell’originaria loro
ideazione e deliberazione, costituendo essa anche secondo l’ormai costante
elaborazione giurisprudenziale un elemento insufficiente, di per sé, a far
presumere l’esistenza di un unico originario programma criminoso, anche in
considerazione del dato che i reati oggetto dell’istanza risultavano commessi in
un arco temporale “considerevole” (quasi un anno e mezzo).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per
violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto mancava nell’ordinanza un
valido e logico supporto argomentativo circa le ragioni dell’esclusione dell’identità
del disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, tenuto conto della dedotta
condizione di tossicodipendenza, rilevante ex art. 671 cod. pen., del breve lasso
di tempo intercorso tra la commissione dei vari reati oggetto dell’istanza, della
natura omogenea degli stessi aventi tutti la medesima causale (procacciamento
di denaro, finalizzato all’acquisto di sostanza stupefacente).

Considerato in diritto

1. L’impugnazione, nei termini precisati in prosieguo, è fondata e merita
accoglimento.
Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il
potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le
pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili,
secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori
dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza
cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene

1.1 II giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione,

protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di
luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti
indici – purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del
riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare
se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv. 215937,
imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il
giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina

in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto
dell’istanza – per altro neppure specificati nell’ordinanza, sia pure soltanto
attraverso l’indicazione della sola norma incriminatrice violata – doveva ritenersi
indicativa soltanto di una «propensione all’illecito», senza denotare la esistenza
di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la riconosciuta
nnedesimezza del movente delle varie azioni criminali; insufficienza
argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di
una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso
(natura omogenea dei reati; identità del movente e delle modalità di
esecuzione), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria del calcolo
delle probabilità, non può non esplicare un «effetto moltiplicatore» riguardo
all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare (in tal senso si
veda, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 – dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv.
246838).

2. Presentando l’ordinanza impugnata l’evidenziata insufficienza
motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla al
Tribunale di Matera – sezione distaccata di Pisticci, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Matera – sezione distaccata di Pisticci.

Così deciso in Roma, 4 luglio 2013.

di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano,

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