Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35071 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35071 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINEZ GIOVANNI N. IL 06/02/1973
avverso la sentenza n. 239/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso peri (

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/04/2014

Con sentenza del 13.12.12 la C.A. di Sassari confermava la sentenza emessa dal
Tribunale del luogo,in data 26.4.10,nei confronti di MARTINEZ Giovanni,dichiarato
responsabile del reato di cui agli artt.582-583-n.1-577 CP.,(per avere aggredito con
un colpo di testa RUIU Angelo,mentre si trovava in un locale di ristoro,cagionando
alla persona offesa lesioni al naso ed all’occhio ,oltre che in danno di altri organi)Per tale reato era stata inflitta la condanna dell’imputato a mesi sei di reclusione oltre
al risarcimento del danno a favore della p.o.,alla quale era stata attribuita una
provvisionale di €3.000,00Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore,deducendo:
1-Incompetenza del Giudice di appello,reiterando la eccezione formulata innanzi alla
Corte territoriale, rilevando che il fatto si era verificato in Alghero,e che pertanto
doveva ritenersi l’incompetenza funzionale della A.G. di SassariA riguardo evidenziava che era stata sollevata questione di costituzionalità innanzi al
TAR. e chiedeva la sospensione del giudizio innanzi a questa Corte.
2-censurava la decisione osservando la omessa valutazione di documentazione
prodotta dalla difesa e rilevando l’inattendibilità della persona offesa,dato che i testi
avevano riferito che il Ruiu era al momento del fatto ubriaco. .(f1.5 del ricorso)
-censurava altresì l’omessa valutazione del nesso di causalità tra la condotta e
l’evento lesivo.(f18-9);
deduceva infine il difetto di dolo-sostenendo che l’imputato aveva agito per legittima
difesa-ex art.52 CP
-Infine deduceva il decorso del termine di prescrizione-

Il ricorso risulta inammissibile .
In primo luogo si evidenzia che la questione attinente alla dedotta incompetenza del
Tribunale Sez.di Sassari,fa riferimento alla censura del provvedimento adottato dal
Presidente del Tribunale in ordine alla distribuzione degli affari interni all’ufficio
giudiziario di cui si tratta,e pertanto,correttamente risulta disattesa dalla Corte
territoriale,non prospettandosi alcun difetto di competenza territoriale della A.G.
procedente dotato di rilevanza in questa Sede,onde devono ritenersi ininfluenti le
questioni sul punto prospettate dalla difesa,che non sono riconducibili al vizio di
legittimità della sentenza inerente al difetto di competenza del giudice.
2-Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame,si osserva che dal testo della
sentenza emerge la puntuale verifica delle risultanze dibattimentali,ivi compresa la
valutazione di attendibilità della persona offesa(essendo state valutate le dichiarazioni
di altri testi in ordine alle modalità del fatto,ritenute con logiche argomentazioni
idonee a corroborare la versione accusatoria).

FATTO E DIRITTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende,nonché alla rifusione
delle spese sostenute dalla Parte civile,che liquida in €1.200,00 oltre accessori.
Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

In tal senso la decisione si palesa aderente ai canoni giurisprudenziali enunciati da
questa Corte (Sez.IV,9.4.2004,n.16860-RV227901-)rivelandosi nel caso di specie
l’esistenza di elementi di riscontro-Diversamente risultano ritenute inattendibili,le
dichiarazioni rese dal teste della difesa,con congrua motivazione,in riferimento ai
rilievi già svolti dal primo giudice.
In tal senso la motivazione dell’impugnata sentenza-anche con riferimento alle
lesioni riscontrate ed alla loro gravità- si rivela del tutto esaustiva,oltre che
perfettamente rispondente alle richiamate risultanze processuali ,emergendo dal testo
del provvedimento anche la corretta esclusione della esimente della legittima
difesa,stante il riferimento desunto da deposizioni testimoniali,alla azione violenta
posta in essere dall’imputato infliggendo una testata al volto della persona
offesa,dopo una discussione,durante la quale alcuna aggressione era stata manifestata
dalla parte lesa verso il ricorrente.
– Pertanto appaiono manifestamente infondati e privi di specificità i rilievi con i quali
la difesa lamenta la mancata verifica di elementi a favore dell’imputato.
In conclusione si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso,a cui consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende,nonché alla
rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile,che si liquidano in
complessivi euro 1.200,00,oltre come per legge-

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