Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35070 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35070 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIANO ROSARIO N. IL 14/02/1964
avverso la sentenza n. 4110/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la rei ione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore$79rale in persona del Dott
£2.40-4z-0
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/04/2014

Con sentenza in data 20.6.12 la Corte di Appello di Palermo riformava la sentenza
emessa dal Tribunale in data 12.7.11,nei confronti di Gagliano Rosario,dichiarando
non doversi procedere per il reato di cui al capo A)(art.217 L.F.), perché estinto per
prescrizione,e riduceva la pena ad anni tre di reclusione per il reato di cui all’art.216
L.F. (ascritto all’imputato al capo B) della rubrica- per avere,nella qualità di socio
accomandatario della “F.LLi GAGLIANO ,di Gagliano Rosario &C.” distratto o
occultato un furgone Suzuki e un furgone Fiat OM 50-fatti acc.8.11.2001-)Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore deducendo:
1.carenza della motivazione su punti dedotti nei motivi di gravame;
riportava testualmente le richieste avanzate,per l’assoluzione dal reato di cui al capo
B-(rilevando che i due veicoli erano stati indicati in base a dichiarazioni dello stesso
fallito,e che tuttavia mancava agli atti allegati dal curatore una documentazione del
PRA. e non erano indicati i dati identificativi dei predeg
In tal senso riteneva carente la prova della esistenza dei veicoli indicati
nell’imputazione .(f1.4)2-deduceva di aver chiesto in appello la riduzione della pena al minimo edittale e
censurava l’applicazione della “pena della interdizione dai pubblici uffici per anni
cinque”e l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale per anni due-(fl.5)In conclusione rilevava la carenza ed illogicità della motivazione in riferimento a
quanto dedotto nei motivi di gravame,rilevando anche la inutilizzabilità delle
dichiarazioni “confessorie” rese dal Gagliano al curatore nella procedura
fallimentare,ritenendosi violato il disposto dell’art.63 CPP.(fl.10 del ricorso)In tal senso concludeva chiedendo l’annullamento per vizi della
motivazione(carenza,contraddittorietà,illogicità)-

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamentoIn ordine al primo motivo si osserva che risultano infondate le censure difensive
inerenti alla pretesa carenza della motivazione.
Invero,secondo quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato,che-quanto al
giudizio di responsabilità dell’imputato è conforme alla sentenza di primo grado-la
Corte territoriale ha reso congrua e logica motivazione in riferimento agli elementi
costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all’imputato al
capo B)-evidenziando che l’imputato-che come imprenditore aveva avuto
disponibilità dei mezzi non rinvenuti nell’attivo fallimentare e non aveva dato
giustificazioni circa la mancanza dei veicoli di cui in rubrica.

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 9 aprile 2014.

Non è peraltro dotata di fondamento la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese sul punto dallo stesso imputato,trattandosi di dichiarazioni recepite dal curatore e
dunque la prova risulta legittimamente desunta da quanto aveva accertato il curatore
stesso,in assenza di valide giustificazioni rese dall’odierno ricorrente.
Deve ritenersi correttamente definito il trattamento sanzionatorio,data l’entità della
pena principale inflitta in misura di anni tre,onde si presenta rituale l’applicazione
delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e della
inabilitazione dall’esercizio di uffici direttivi presso imprese per anni dueSi richiama in tal senso,per la condanna inerente al reato di bancarotta l’indirizzo
giurisprudenziale sancito con sentenza Sez.V,del 10.3.2010 ,n.9672-Tonizzo Sez.V,18.6.2010,n.23720-RV246891nonché Sez.V,16.12.2008,n.46340,Giometti-RV242322-per cui ai fini
dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici,i1 giudice
deve tener conto dell’entità della pena principale irrogata dalla sentenza di
condanna,anche all’esito delle eventuali diminuzioni processualiIn conclusione si rileva che le ulteriori deduzioni difensive si rivelano
inammissibili,in quanto tendenti alla diversa valutazione delle risultanze derivanti da
quanto evidenziato dal curatore fallimentare,limitandosi a prospettare il dubbio circa
la titolarità dei veicoli oggetto di distrazione in danno del patrimonio della ditta
fallita. Restando tali rilievi puramente generici,si deve escludere ogni carenza della
motivazione.
Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali-

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