Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35070 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35070 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COCUZZA VINCENZO N. IL 12/07/1980
avverso l’ordinanza n. 728/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
4ettgUeatite-1e-eafieàwisai-6142G-Ila1t,

Data Udienza: 04/07/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.183/2012 R.G.

*

Udienza del 4 luglio 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Carmine
Stabile, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Con ordinanza, deliberata il 25 ottobre 2012 e depositata il
26 ottobre 2012, il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il
beneficio dell’indulto concesso al condannato Vincenzo Cocuzza, giusta ordinanze del Tribunale ordinario di Palermo, 4 giugno 2008, e del Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, 8
novembre 2010, motivando che costui aveva commesso il 15
febbraio 2009 delitto non colposo pel quale aveva riportato
condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due, in virtù
di sentenza del Tribunale ordinario di Palermo 9 aprile 2010
(irrevocabile dal 24 novembre 2011).
1.

2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto del 20 novembre 2012, col quale denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cod.
proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena
di nullità, in relazione agli articoli 171 e 674 cod. proc. pen. eccependo la nullità della notificazione dell’avviso della udienza
camerale (fissata per la trattazione della richiesta del Pubblico
Ministero di revoca del condono), notificato in mani della convivente (e non della moglie, come erroneamente indicato nella
relazione di notificazione) di esso condannato.
Il ricorrente deduce: l’avviso è stato notificato 1’11 ottobre
2012 presso il vecchio indirizzo di via della Regione Siciliana,
S.E., n. 2280, mentre egli, fin dal 28 settembre 2011, aveva variato, unitamente alla convivente, la residenza anagrafica, fissandola alla via Villagrazia, n. 375.

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 25 febbraio 2013, ha obiet-

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.183/2012 R. G.

*

Udienza del 4 luglio 2013

tato: il ricorso è infondato; le notifiche sono state ritualmente
eseguite (cfr. f. 58 e segg. del fascicolo).

4. — Il ricorso non merita accoglimento.

Ciò che rileva, ai fini della validità della notificazione, è non il
dato formale della residenza anagrafica (documentato dal ricorrente mediante la produzione, a corredo della impugnazione, del certificato di residenza storica), bensì quello fattuale
della effettiva dimora.
Orbene, risulta dalla relazione di notificazione che l’avviso fu
consegnato il 10 ottobre 2012, presso l’ indirizzo di via della
Regione Siciliana, nella «precaria assenza del destinatario» alla
signora Evelyn Schiera, dichiaratasi «moglie» del ricorrente,
con costui convivente (v. il fascicolo del giudice della esecuzione, p. 38).
Sicché non è contestabile la validità della notificazione eseguita, a dispetto delle risultanze anagrafiche, presso la dimora della coppia mediante consegna alla convivente more uxorio del
destinatario dell’avviso.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso, il 4 luglio 2013.

L’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione della udienza camerale è infondata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA