Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3507 del 04/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3507 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI AGOSTINO N. IL 23/08/1968
avverso la sentenza n. 2349/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,17 9, edetc,
che ha concluso per
(44 .0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

t…

/445 Ce LOO44.4

Data Udienza: 04/10/2013

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Luciani Agostino, avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila in
data 28 giugno 2010 con la quale -per quanto qui di interesse- è stata confermata la condanna inflitta in
primo grado (con sentenza del 21 luglio 2005) in ordine al reato di lesioni personali, volontarie, aggravate,
commesso con l’uso di un coltello, il 31 marzo 2003, in danno di Valente Benedetto.
Risulta, altresì, dagli atti del processo, che il 4 ottobre 2011 la parte civile Valente Benedetto, con
dichiarazione raccolta dai Carabinieri della stazione dell’Aquila, ha dichiarato di rimettere la querela
nonché a quelli della sentenza di primo grado.
Deduce il ricorrente il vizio della motivazione.
Era stato ingiustamente trascurato il fatto che la persona offesa, recatasi al pronto soccorso, aveva riferito
le lesioni ad una causale diversa da quella di cui all’imputazione e, d’altra parte, che il maresciallo dei
Carabinieri aveva dichiarato di essere stato chiamato, sul luogo della lite, dall’imputato e non dalla persona
offesa: con la conseguenza che la vicenda avrebbe dovuto essere ricostruita come una aggressione portata
dal querelante ai danni dell’imputato.
Tale quadro probatorio avrebbe dovuto trovare valorizzazione nell’affermazione del ragionevole dubbio
sulla colpevolezza dell’imputato.
In secondo luogo la difesa invoca comunque il riconoscimento della causa estintiva dovuta alla remissione
di querela e quella della prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte alla
Corte di cassazione.
Ne consegue che, non essendo stato instaurato un valido rapporto processuale con la presentazione del
ricorso, il termine della prescrizione non ha continuato a decorrere dopo la pronuncia della sentenza di
appello.
Pertanto, lo stesso, destinato a maturare non prima del 30 settembre 2010, non era decorso al momento
della pronuncia della sentenza della Corte d’appello delL’Aquila e non è decorso neppure successivamente.
Allo stesso modo deve escludersi che possa avere prodotto efficace estintiva del reato, la intervenuta
remissione di querela.
Infatti il reato addebitato al ricorrente è quello di lesioni aggravate dall’uso di un’arma, ai sensi dell’articolo
585 c.p.: un delitto per il quale l’ articolo 582 comma due c.p. esclude la procedibilità a querela.
Per quanto concerne i motivi di ricorso, come anticipato, si osserva che gli stessi non sono qui apprezzabili
perché integralmente versati in fatto.
La difesa tenta di accreditare, presso questa Corte di legittimità, una ricostruzione dei fatti alternativa
rispetto a quella motivatamente fatta propria dai giudici del merito.
La Corte territoriale ha, invero, argomentato in modo plausibile e completo, la ragione per la quale ha
ritenuto che sussistesse la prova certa della riferibilità, all’imputato, della condotta volontaria di lesioni in
danno del querelante: e siffatto ragionamento non è ulteriormente censurabile dinanzi alla Corte di
cassazione.
Si legge, nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni esplicitamente accusatorie della la persona offesa
nei confronti del ricorrente, hanno trovato conforto sia nelle conformi affermazioni della fidanzata del

presentata nei confronti del ricorrente e di volere rinunciare agli effetti della sentenza oggi impugnata

7>

- querelante, Silvestri Silvia, sia nel tenore del certificato medico che ha attestato una lesione da arma da
• taglio compatibile con il racconto del Valente, sia, infine, nelle dichiarazioni del brigadiere dei Carabinieri
Soldati, il quale, sopraggiunto sul posto, aveva potuto notare l’imputato inseguire la persona offesa e tirarle
contro un pacco di pasta.
La stessa sentenza non appare affetta da manifesta illogicità della motivazione o dal vizio di mancanza della
stessa con riferimento alla svalutazione della versione dell’imputato, sottoposta invece ad esame e
ritenuta, sulla base di argomenti logicamente esposti, non attendibile e incapace di costituire un elemento
utile quantomeno a determinare l’equivocità del quadro probatorio acquisito.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso il 4 ottobre 2013

il Cons. est.

cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA