Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35069 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35069 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO
nei confronti di:
SPAGNULO VITO N. IL 26/10/1970
avverso l’ordinanza n. 126/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
11/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 maggio 2009 la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la
richiesta avanzata da Spagnulo Vito di applicazione della disciplina della continuazione relativamente ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di
Lecce del 14 febbraio 2006; 2) Corte di appello di Lecce del 22 gennaio 2007; 3)
Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 13 aprile 2007, divenute

della disciplina del reato continuato, in quella di anni 13 e mesi 11 di reclusione ed C
6700,00, pena base per la violazione più grave, quella di anni 10 di reclusione ed C
5400,00 di multa, inflitta con la senza sub 3).

2. Su richiesta dell’interessato il Tribunale di Taranto, deliberando in funzione di
giudice dell’esecuzione, con provvedimento emesso 1’11 giugno 2012, ha riformato
parzialmente l’ordinanza della Corte di appello – sezione distaccata di Taranto, limitatamente alla entità della pena complessiva, che ha rideterminato in anni 12 mesi
7 e giorni 10 di reclusione ed C 6066,77 di multa, e ciò in quanto la Corte, come a
ragione sostenuto dallo Spagnuolo, aveva omesso di considerare che le sentenze di
condanna sub a) e b) avevano definito dei procedimenti svoltisi con rito abbreviato,
sicché, conformemente del resto al costante orientamento di questa Corte regolatrice (il riferimento è a Sez. 1, n. 49981 del 19/11/2009 – dep. 30/12/2009, Scalas,
Rv. 245966), l’aumento di pena conseguente all’applicazione della disciplina del reato continuato doveva tener conto della diminuzione di pena ex art. 483 cod. proc.
pen..

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto impugnazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, denunziandone l’illegittimità per violazione
di legge.
A sostegno dell’impugnazione si deduce:
– in primo luogo, che non avendo lo Spagnuolo proposto tempestiva impugnazione avverso l’ordinanza del 26 maggio 2009, la stessa doveva ritenersi irrevocabile, relativamente alla determinazione della pena;
– che analoga richiesta di rideteriminazione della pena complessiva lo Spagnuolo aveva comunque già rivolto al Tribunale di Taranto, quale giudice di esecuzione, il
quale, però, aveva dichiarato inammissibile l’istanza, con ordinanza del 24 ottobre
2010, anch’essa non impugnata dall’interessato.

esecutiv4 nei suoi confronti e rideterminava la pena complessiva, in applicazione

3. Resiste all’impugnazione lo Spagnuolo, il cui difensore ha depositato memoria difensiva nella quale si sostiene che l’atto introduttivo del procedimento definito
con l’ordinanza emessa 1’11 giugno 2012 aveva sostanzialmente il contenuto di una
richiesta di correzione di errore materiale, come tale «svincolata dalle cadenze tipiche delle impugnazioni», deducendo al riguardo che quello commesso dalla Corte di
appello era in effetti un mero errore materiale e non già un errore valutativo.

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Taranto va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero premesso che su analoga richiesta dello Spagnuolo il giudice dell’esecuzione si era effettivamente già pronunciato con ordinanza del 24 ottobre 2010,
avverso la quale l’interessato non risulta aver proposto impugnazione, sicché non
senza fondamento il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto che la riproposizione di
identica questione risultava preclusa dalla mancata impugnazione del provvedimento che aveva ritenuto inammissibile la richiesta del ricorrente, il Collegio non può
non rilevare, in ogni caso, che anche volendo ritenere, come dedotto dalla difesa
dello Spagnuolo, che l’ordinanza del 26 maggio 2009 deliberata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in funzione di giudice dell’esecuzione fosse
effettivamente viziata da un mero errore materiale, sta di fatto che in tale eventualità la correzione andava in ogni caso disposta, ai sensi della regola generale fissata
dall’art. 130 cod. proc. pen., dal giudice che ha emesso il provvedimento e quindi,
nel caso in esame, dalla Corte di appello.

2. L’ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio.
p.

Q.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.

M.

Considerato in diritto

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