Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35068 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35068 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSPITO SANTO ANTONIO N. IL 12/10/1970
avverso il provvedimento n. 2398/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PISTICCI,
del 07/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 04/07/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 4 luglio 2013

Ricorso n. 36.164/2012 R. G.

Rileva
1. — Con atto s.d., inoltrato tramite il servizio postale, mediante raccomandata a.r. del 1° agosto 2012, Santo Antonio Cospito ha dichiarato di proporre, testualmente, «appello, riesame,
revisione, annullamento» e, ancora, di instare per la «riparazione dell’errore giudiziario» e per l’ «annullamento di tutte le cartelle Equitalia» in relazione alle condanne inflittegli dai Tribunali
ordinari di Matera — Sezione distaccata di Pisticci, con sentenza del 5 novembre 2004, di Trieste, con sentenza del 14 maggio
2007, e di Monza, con sentenza dell’Il ottobre 2007, nonché in
relazione ai conseguenti provvedimenti di esecuzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste del 17 dicembre 2008 e del 10 novembre 2009, nel contempo
postulando l’annullamento delle sentenze e dei decreti di esecuzione anzidetti, l’assoluzione da tutti i reati per non aver
commesso il fatto anche ai sensi dell’articolo 530, comma 2,
cod. proc. pen., gradatamente la riduzione delle pene, la applicazione dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione o dell’indulto.
Il ricorrente assume di aver avuto contezza delle condanne in
seguito all’esame del certificato penale e alla esecuzione e protesta la propria innocenza addebitando le condotte delittuose
alla ex convivente, nominativamente indicata.
2. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 23 febbraio 2013, obietta:
nel ricorso mancano specifiche doglianze in relazione ai titoli
esecutivi o a provvedimenti del giudice della esecuzione o del
tribunale di sorveglianza; né appare possibile, attese le deduzioni del ricorrente circa la valutazione delle prove, circa la ri-

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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma in favore della cassa
per le ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.164/2012 R. G.

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Udienza del 4 luglio 2013

costruzione dei fatti e circa la motivazione delle sentenze di
condanna, «qualificare l’atto come valida istanza di revisione».
Rileva in limine la Corte che il gravame esperito deve
essere qualificato, avuto riguardo al precipuo contenuto delle
richieste del ricorrente e alle deduzioni che le sorreggono, come
incidente di esecuzione ex articolo 670 cod. proc. pen. in relazione alle sentenze di condanna pronunciate a carico di Cospito.

Pertanto il ricorrente, anziché adire (direttamente) questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione
(v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima
n. 97605).

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’
inammissibilità del ricorso per questo motivo.
Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.
E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione
al giudice della esecuzione competente.

P.

Q. M.

Qualificato il ricorso incidente di esecuzione ex articolo 670
cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale
di Trieste quale giudice della esecuzione.
Così deciso, il 4 luglio 2013.

3.

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