Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35067 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35067 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BAHMI HICHAM N. IL 16/10/1981
avverso la sentenza n. 4333/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
19/09/2013
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dato avviso alle parti;
2:bAdAvit”
sentita la relazione fatta dal CongIière Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;
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Data Udienza: 11/06/2014
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta di applicazione della pena o il
consenso ad essa prestato comportano l’implicita rinuncia a qualsiasi questione circa la astratta
configurabilità del reato e circa la sua attribuzione all’imputato, nonché circa la configurazione di
circostanze aggravanti o circa la possibile concessione di attenuanti o di benefici non previsti nel
“patto” così come a maggior ragione sull’entità della pena concordata, quando essa non risulti
illegale; e ne precludono la prospettazione in sede di impugnazione.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento), determinata in considerazione
della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’Il giugno 2014
re dente estensore
P2..1
Ricorre il cittadino marocchino El Bahmi Hicharn avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata con la pubblica
accusa per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Deduce vizio di motivazione sull’entità della pena ed erronea applicazione dell’art. 133 c.p.