Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35066 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35066 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARATARI ANTONIO N. IL 24/09/1984
ARATARI CARLO N. IL 29/11/1957
avverso la sentenza n. 2333/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ARATARI Antonio e ARATARI Carlo ricorrono contro la sentenza
d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per concorso nel
reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denunciano mancanza di motivazione in ordine
all’elememnto soggettivo del reato.
I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I i
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi . degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille per ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.