Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35065 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35065 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADDIVINOLA VINCENZO N. IL 03/07/1970
avverso l’ordinanza n. 7/2013 TRIB. LIBERTA’ di 13 ENEVENfq, del
25/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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lel:t:e/sentite le conclusioni del PG Dott. M.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2013

I

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25.01.2013 il Tribunale di Avellino, in sede di riesame,
rigettava l’istanza proposta da Vincenzo Addivinola avverso il sequestro operato nei
suoi confronti il 31.12.2012, e della successiva convalida, in relazione a materiale
pirotecnico ritenuto oggetto del reato di cui all’art. 678 Cod. Pen.- In particolare detto
Tribunale rigettava la deduzione difensiva circa la correttezza della notifica, ritenuta
eseguita a termini di legge e comunque trattandosi di questione superata dalla stessa

proposizione della domanda di riesame.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare deducendo
che era stata notificata, in modo irritale, una fotocopia.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato nella sua unica deduzione, deve essere
dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.2. Ed invero sul tema proposto dall’impugnazione questa Corte ha già avuto modo
di pronunciarsi nei termini già correttamente rievocati dal Tribunale del riesame che,
in effetti, nella sua ordinanza si è rifatto a tale orientamento. Con la sentenza Cass.
Pen. Sez. 3 0 , n. 1821 in data 12.05.1999, Rv. 214217, Petix, questa Corte ha, invero,
affermato che : “In tema di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., la
consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla
medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta
che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l’omesso od inesatto
adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro”; nello stesse
senso v. anche Cass. Pen, Sez. 3 0 , n. 13042 in data 13.02.2003, Rv. 224065,
Sca rpetta . In conclusione, l’esperito ricorso al riesame, con deduzioni di merito, rende
irrilevanti eventuali irregolarità della notifica dell’atto di convalida, avendo comunque
l’atto stesso prodotto il suo effetto (art. 183, comma 1, lett. b, Cod. proc. pen.). –

3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza
del disposto dell’art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00

1

(mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso
palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 Luglio 2013.-

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