Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35064 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35064 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIPINO ANGELA MARIA N. IL 06/06/1924 parte offesa nel
procedimento
c/
D’ACQUINO PASQUALE N. IL 03/12/1960
ROSA TOMMASO N. IL 04/05/1947
avverso l’ordinanza n. 1385/2012 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PIPINO Angela Maria ricorre personalmente contro l’ordinanza di

archiviazione specificata in epigrafe, e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato.

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

vo atto, essendo la deroga contenuta nell’art. 613 cod.proc.pen. applicabile unicamente all’imputato, cui l’art. 571 cod.proc.pen. conferisce espressamente la facoltà personale di impugnazione, e non anche alle altre parti e, quindi, a maggior ragione, non
alla persona offesa dal reato, che non riveste neppure la qualità di parte processuale.
Quindi, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, alla persona
offesa dal reato si applica la regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a, pena di inammissibilità,
dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass., Sez. U., 16.12.1998, Messina, rv
212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv 237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 111 giugno 2014.

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relati-

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