Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35060 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35060 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLAE PAUL N. IL 02/03/1971
avverso la sentenza n. 496/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
NICOLAE Paul ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo
che non sussisterebbe la prova dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, ult.p.,
cod.proc.pen., perché denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta con i
motivi d’appello, sulla quale, quindi, il giudice di merito non si è potuto pronunciare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.