Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3506 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3506 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
ALLOGGIO MAURO N. IL 11/09/1973
ALLOGGIO LAURA N. IL 03/07/1958
ALLOGGIO ARCANGELA N. IL 05/05/1969
GUASTAMACCHIA ROSA N. IL 22/03/1939
nei confronti di:
MASCELLARO FILIPPO N. IL 21/11/1958
avverso la sentenza n. 458/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A

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U-A ‘3e-ppe— 932-P-U3 °

Data Udienza: 24/09/2013

1. Con sentenza 10.10.2011, il tribunale di Bari, sezione di Altamura, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Mascellaro Filippo, per essere il reato di cui all’art. 485 c.p., estinto per
prescrizione.
Al Mascellaro è stato contestato di aver formato , quale difensore di Alloggio Michele ,a1 fine di
procurare un vantaggio a Loviglio Giosuè,in un procedimento civile n. 70331/96, un falso atto di
transazione, apponendo o facendo apporre la firma apocrifa del suo assistito, nel quale appariva che
l’Alloggio rinunciava ,i112.1.2000,all’appello avverso la sentenza civile , riconoscendo quindi il
confine del proprio terreno con quello di proprietà di Loviglio Giosuè, così come risultante dopo
lo spossessamento operato da quest’ultimo. Fatto commesso in Gravina di Puglia, in data prossima
al 3.4.2006.
Ha sostenuto correttamente il primo giudice che il delitto di falso in scrittura privata richiede ,per la
sua consumazione, non solo la formazione dell’atto, ma anche il suo successivo uso. Il tribunale ha
rilevato che ,nel caso di specie, anche se la querela è stata presentata il 19.9.06, avendo l’Alloggio
appreso dell’esistenza dell’atto di transazione presumibilmente in data 3.416, quando gli fu
comunicato dal difensore del Loviglio che “la questione era stata completamente definita anni
addietro con l’avv. Filippo Mscellaro”, il momento consumativo andava fissato agli inizi del 2000.
In particolare , preso atto dejle concordi conclusioni dei consulenti d’ufficio e di parte sulla falsità
della firma di Alloggio Mice le, apposta in calce alla transazione, il primo giudice ha fissato il
momento di consumazione del reato in un periodo antecedente il 12.2.2000, data in cui il giudizio
di appello —pendente tra il Loviglio e avente ad oggetto la sentenza civile richiamata nell’atto di
transazione- era stato cancellato dal ruolo generale, in quanto nessuna parte era comparsa per due
udienze consecutive.
2. Avverso la sentenza hanno presentato appello il difensore degli eredi della parte civile Alloggio
Michele, eccependo l’insussistenza della prescrizione , in quanto la scrittura falsificata era stata
utilizzata dal Loviglio in epoca prossima al 3.4.06 soltanto nel giudizio di opposizione al precetto
notificatogli dall’Alloggio in base alla sentenza possessoria di primo grado, che aveva riconosciuto
il diritto di quest’ultimo,. In quella sede il Loviglio aveva tentato di bloccare l’azione esecutiva,
eccependo l’esistenza della transazione e depositando per la prima volta il documento falsificato.
Nel merito, l’appellante ha sostenuto l’esistenza di sicuri elementi di responsabilità del Mascellaro
idonei alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.
Hanno proposto appello anche il P.M. presso il tribunale di Bari, il P.G. presso la corte di appello di
Bari, richiamando le argomentazioni della parte civile e chiedendo la condanna del Mascellaro in
ordine al reato contestato.
Impugnazione incidentale è stata proposta dal Mascellaro,i1 quale ha chiesto l’assoluzione e ,in
via gradata , la dichiarazione di non doversi procedere per tardività della querela.
3. La corte territoriale, con sentenza 26.9.2012,in riforma della predetta sentenza, ha dichiarato
l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela e ha revocato le statuizioni
civili,previa la seguente ricostruzione degli elementi di fatto:
-l’imputato, in qualità di avvocato, aveva ricevuto il mandato ad litem da Alloggio Michele per
agire con azione possessoria nei confronti di Loviglio Giosuè, lamentando lo spoglio di una
porzione di fondo, posta al confine fra le due proprietà;
– nel procedimento ,instaurato presso la pretura di Altamura (n.70331/1956) ,egli era risultato
vincitore, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali , secondo il principio
della soccombenza;
– avverso tale sentenza il Loviglio aveva proposto appello e l’Alloggio non si costituì.
Il giudice di appello ha riconosciuto la falsificazione dell’anomalo atto di transazione,recante firma
apocrifa di Alloggio Michele datato 12.1.2000: con tale atto appariva che l’Alloggio rinunciava
ad un appello — che non aveva proposto- avverso una sentenza civile che era stata a lui favorevole.

FATTO E DIRITTO

Ha anche rilevato che ,contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l’atto falsificato non fu
utilizzato, in assenza di un suo deposito in quel procedimento., conclusosi con l’ordinanza
12.2.2000 di cancellazione dal ruolo. Secondo la corte , la transazione fu utilizzata,
successivamente nel 2006, dal Loviglio ,per opporsi, ex art. 615 c.p.c., al precetto intimatogli
dall’Alloggio, per l’adempimento della suindicata sentenza di primo grado ,avente efficacia di titolo
esecutivo (la transazione era infatti stata allegata come fatto estintivo del diritto fatto valere
dall’Alloggio).
Inquadrato in tal modo il momento consumativo del reato di falso, la corte di merito ha ritenuto
doveroso accertare in via preliminare la tempestività dell’istanza punitiva della persona offesa,
tenuto anche conto che su questo punto si era incentrata la critica di uno dei motivi di appello
dell’imputato.
La corte ha concluso con l’affermazione di tardività della querela,presentata il 19.9.06, sulla base
dei seguenti elementi:
A. nel capo di imputazione è stato indicato come momento di consumazione la data
prossima al 3.4.06, indicata’J. dallo stesso Alloggio nella querela; 2 dal primo
giudice, con riferimento alla comunicazione effettuata all’Alloggio dal nuovo
difensore del Loviglio sulla completa definizione della controversia, anni addietro,
con l’avvocato Mascellaro; 3. dal procuratore generale nell’atto di impugnazione ;
B. Alloggio, ciononostante, con atto notificato il 19.5.06 intimò il precetto per
l’esecuzione della predetta sentenza di primo grado ,a lui favorevole;
C. L’instaurazione del giudizio di opposizione fu compiuta tempestivamente con
l’evidente obiettivo di evitare il decorso dei dieci giorni dalla notifica del precetto
legittimante l’inizio dell’azione esecutiva;
D. la data di instaurazione del giudizio di opposizione è da ritenere antecedente al
19.6.06, tanto che già il 22 successivo il difensore di Alloggio aveva predisposto ;
previo esame del ricorso di opposizione e dell’allegato documento falsificato, la
comparsa di costituzione e risposta.
Di qui la conclusione che in data 19.9.06 era già trascorso il termine di tre mesi dalla data di
conoscenza del fatto delittuoso.

4. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari ha presentato ricorso per
manifesta illogicità della motivazione, in quanto
a) la corte di merito ha trascurato la circostanza che la richiesta di improcedibilità per tardività
della querela era stata formulata nell’appello incidentale e in sede di conclusioni senza
l’indicazione di elementi e circostanze funzionali a fondare la tesi medesima ,quindi con
motivi privi di specificità ;
b) l’appello incidentale del Mascellaro ,non costituendo strumento autonomo di impugnazione
rispetto al gravame principale, non può avere ad oggetto i capi di decisione e i punti della
sentenza non investiti dall’appello principale . Pertanto la sentenza va annullata in quanto
l’imputato, in violazione di legge in riferimento agli arti. 606 lett. b) e 595 cpp, ha esorbitato
dai limiti dell’impugnazione, proponendo questioni autonome rispetto ai motivi proposti
dalle due procure ;
c) manca la prova della tardività della querela, presentata dall’Alloggio Michele il 19.9.06.
Tale tardività erroneamente è stata desunta
dal contenuto di alcune lettere fra il legale dell’Allogio e il difensore di Loviglio Giosuè,
nelle quali si accenna all’esistenza di una transazione, senza però specificare il contenuto e “r; —-)
senza che possa emergere la conoscenza di eventuale falsità delle firme ivi apposte ;
dalla circostanza che essendosi l’Alloggio costituito, a mezzo del suo difensore, nel giudizio v
instaurato dal Loviglio di opposizione all’esecuzione della sentenza civile di
riconoscimento del proprio diritto ,l’Alloggio medesimo doveva necessariamente conoscere
l’esistenza del documento falso,anteriormente alla prima udienza fissata per il 22.6.06.

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5. Le argomentazioni critiche sulla legittimità dell’affermazione di tardività della querela presentata
dalla persona offesa Alloggio Michele sono da ritenere pienamente fondate, alla stregua del
consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui ,ai fini del riconoscimento
dell’avvenuto esaurimento del termine per la proposizione dell’istanza punitiva, occorre che la
persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in
possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l’onere della
prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non
è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova
contraria rigorosa (sez. 1 ,n. 733 del 28.1.08,rv239162; sez. 6, n. 255 del 20.12.2010- 10.01.2011).
Nel caso di specie il momento di tale conoscenza, da parte della persona offesa della
consumazione del reato di falso , non ha affatto i caratteri di certezza e sicurezza richiesti dal
condivisibile orientamento interpretativo, sia perché il querelato , in sede di appello ha indicato in
maniera del tutto generica e priva di supporti probatori, il superamento del termine ,previsto
dall’art. 124 c.p.; sia perché le argomentazioni utilizzate dalla corte di merito hanno seguito un
percorso scevro da rigorosa base probatoria, ma scandito soltanto attraverso presunzioni e
supposizioni.
È specificamente da ritenere illegittima —secondo una condivisibile giurisprudenza- la decisione
con cui la corte di appello ha affermato che sia idoneo a costituire “dies a quo” utile ai fini della
decorrenza del termine per proporre querela quello in cui il difensore della parte civile Alloggio
abbia avuto conoscenza della notizia penalmente rilevante, in quanto, a tal fine, il “dies a quo”
decorreva comunque dal giorno in cui la persona offesa, titolare del diritto di querela, abbia avuto
personalmente conoscenza di detta notizia, fermo restando che un’eventuale situazione di incertezza
deve essere considerata in favore del querelante( sez. 5 n. 40262 del 19.9.08, rv 241737).
Affermata quindi la tempestività della querela presentata dall’Alloggio Michele, va rilevato che il
reato di falso materiale si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si faccia uso dell’atto,
ossia quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici nei
confronti dei terzi. La norma punisce,infatti, Chiunque …forma in tutto o in parte una scrittura
privata falsa …qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. Mentre per il reato di falsità in
atti pubblici la falsificazione determina di per sé la lesione della pubblica fede , nel caso di
falsificazione di documenti privati ,poiché nessuno è tenuto a credere alla verità di essi fino a
quando non vengano posti in uso, il momento consumativo coincide con il primo uso del
documento. Nel caso in esame la consumazione del reato è avvenuta quindi nel momento in cui la
falsa transazione è stata consegnata dall’infedele difensore dell’Alloggio —che in quel periodo era
assistito tecnicamente dal Mascellaro — al difensore della controparte A tale conclusione può
giungersi , a prescindere della individuazione della data della apposizione della firma apocrifa e
dell’individuazione dell’autore della falsificazione ( la norma punisce chi faccia uso del documento
o lasci che altri ne faccia uso) . Questa consegna era funzionale a bloccare l’eventuale esercizio,
da parte dell’Alloggio, dell’ azione esecutiva della sentenza di primo grado —risalente al 2000- che
7-Th

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Secondo il ricorrente, non vi è nessuna prova che l’interessato avesse conosciuto l’esistenza
in data anteriore a tale udienza, nel corso della quale effettuò il disconoscimento della firma
apposta sull’atto di transazione. Comunque, anche ritenendo teoricamente ipotizzabile che
la persona offesa fosse a conoscenza dell’esistenza del documento in data anteriore al 22
giugno 2006, manca l’indicazione, da parte dell’imputato, degli elementi da cui possa
desumersi con certezza che tale conoscenza sia precedente al 19 giugno , tanto da far
ritenere tardiva la querela presentata in questa data del 19.6.06.
Il difensore degli eredi della parte civile ha presentato ricorso in cui sono esposti i medesimi
argomenti critici nei confronti della sentenza della corte di appello , di cui si chiede l’annullamento,
ai fini del riconoscimento della responsabilità del Mascellaro e la sua condanna al risarcimento dei
danni.

gli aveva riconosciuto il diritto di proprietà sulla zona di confine dei fondi ,oggetto della
controversia civile .
In conclusione, la Corte deve tener conto dei seguenti elementi :
riferibilità della data di consumazione del reato contestato al Mascellaro, ad un momento
che —sia pure imprecisato- risulta —alla luce del principio del favor rei ampiamente
compatibile con la maturazione del termine di prescrizione del reato ;
incompatibilità logica dei dati storici, emersi in maniera incontestabile nei giudizi di merito
(certa falsità della firma dell’Alloggio Michele, esclusivo conferimento del mandato ad
litem al Mascellaro nella controversia sulla proprietà dei fondi confinanti), con il
proscioglimento nel merito dell’imputato ;
esigenza della declaratoria immediata della predetta causa di estinzione del reato, ex 129
co. 1 c.p.p.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
In assenza di una condanna del Mascellaro al risarcimento dei danni , pronunciata nei precedenti
gradi del presente processo penale , questa Corte non è legittimata a decidere sull’impugnazione
della parte civile, a norma dell’art. 578 c.p.p.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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