Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35059 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35059 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNO CIRO N. IL 07/12/1970
avverso la sentenza n. 5922/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GUADAGNO Ciro ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
msi due di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337, 341 bis e 582-585 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione sulla miusra dlela pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare la
congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della *specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una pena
diversamente determinata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammigsibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

§2.

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