Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35059 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35059 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KABA NUSSA N. IL 20/04/1982
avverso l’ordinanza n. 21/2011 TRIBUNALE di SPOLETO, del
29/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. oscna c
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Uditi difensor Avv.; —

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Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 29.11.2011 il Tribunale di Spoleto, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da
Kaba Nussa volta ad ottenere la revoca della sentenza 12.10.2010, irrevocabile il
25.11.2010, con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole del reato di cui
all’art. 14, comma quinto ter, D. L.vo 286/98, fatto accertato il 24.09.2010.Rilevava detto giudice, a sostegno della decisione, come l’entrata in vigore del
D.L.vo 89/2011, che ha recepito il contenuto della Direttiva 115/2008 CE, aveva

confermato l’illiceità della condotta (salvo il diverso trattamento sanzionatorio),
dovendosi così escludere, in presenza di continuità normativa, che il fatto sia stato
a brogato.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, argomentando -in
sintesi- nei seguenti termini : a) l’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 115/08
aveva prodotto effetti equiparabili ad una vera e propria abrogatio criminis, come da
giurisprudenza sul punto; b) non vi era continuità normativa con la reintroduzione del
reato ad opera del D.L.vo 89/2011.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Deve rilevare invero questa Corte come sia ormai giurisprudenza pacifica della
sede

di legittimità che l’entrata in vigore, il 24.12.2010, della Direttiva CE n.

115/2008 abbia prodotto nella normativa interna, in materia di immigrazione, in
particolare quanto all’art. 14, comma 5, D. L.vo 286/98, effetti del tutto paragonabili
a quelli di una vera e propria abrogatio delicti, come stabilito anche dalla sentenza
28.04.2011 della Corte di Giustizia della UE, nella causa El Dridi (sul punto, cfr., ex
pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 24009 in data 28.04.2011, Rv. 250341, Trajkovic;

ecc.).Va poi rilevato come sia altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa
Corte di legittimità, che -contrariamente all’infondato assunto espresso dal giudice
dell’esecuzione nell’impugnata ordinanza- non vi sia continuità normativa tra la
precedente disciplina e quella vigente; sul punto si veda, ex pluribus, Cass. Pen. Sez.
1°, n. 38224 in data 26.09.2011, Rv. 251172, Ajayi :”La nuova formulazione del
reato di cui all’art. 14, comma quinto-quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a
seguito dell’art. 3 del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella
legge 2 agosto 2011 n. 129, non può ritenersi in continuità normativa con la
precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell’ordinamento a seguito della
sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), sia per lo iato
temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento al momento

1

o

dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia
per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato e dà, quindi,
luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in
vigore della normativa sopra citata”.E’, infine, orientamento consolidato -che qui va richiamato e ribadito- che gli
effetti di tale abolitio criminis si riverberano anche in sede esecutiva, con la necessità
di provvedere, ex art. 673 Cod. proc. pen., alla revoca della sentenza che, per fatti

cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 14276 in data 12.04.2012, Rv. 252235, Khemiri; Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 20130 in data 29.04.2011, Rv. 250041, Sall; ecc.Si impone dunque annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, che si è
informata a principi diversi da quelli statuiti da questa Corte, per violazione di legge.Va dunque revocata, direttamente da questa Corte, la sentenza emessa il 12.10.2010
dal Tribunale di Spoleto nei confronti di Kaba Bussa, con la formula di cui al seguente
dispositivo.P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza emessa nei confronti
di Kaba Nussa dal Tribunale di Spoleto in data 12.10.2010, irrevocabile il 25.11.2010,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2013.-

antecedenti alla novellazione anzidetta, abbia deciso in maniera difforme : sul punto

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