Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35058 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35058 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZERBINI LUCIANO N. IL 18/01/1952
avverso la sentenza n. 575/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ZERBINI Luciano ricorre contro la sentenza d’appello ‘specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e
denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che le minacce profferite
verso gli agenti di polizia giudiziaria non sarebbero state idonée a ostacolare la perqui-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che il ricorrente, avendo inizialmente assunto
una condotta minacciosa, “durata diverso tempo”, che costrinse gli agenti a procrastinare le operazioni, ostacolò l’attività dei pubblici ufficiali, realizzando il reato contestatogli.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso I’ll giugno 2014.
sizione domiciliare.