Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35057 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35057 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVO DAVID N. IL 15/11/1972
avverso la sentenza n. 4179/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SAVO David ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge processuale, assumendo che il giudice d’appello, dato che la sentenza impugnata era assolutamente priva di motivazione,
avrebbe dovuto annullarla e rinviare gli atti al giudice di primo grado per nuovo giudi-
§2.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice
a quo si è correttamente attenuto al principio di diritto dettato dalle S.U. con sentenza
del 27.11.2008 n. 3287, rv 244118, secondo cui il giudice d’appello, in caso di mancanza assoluta della motivazione, non può annullare la sentenza e trasmettere gli atti
al giudice di primo grado, ma deve egli stesso provvedere, in forza dei poteri di piena
cognizione e valutazione del fatto, redigere la motivazione mancante.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
zio, ché, altrimenti, la difesa resterebbe privata di un grado di giudizio.